Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6805 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6805 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 27399-2013 proposto da:
MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI 80224030587,in
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente nonchè contro
ANGELINI CRISTIANO;
– intimato avverso la sentenza n. 683/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 9/5/2013, depositata il 22/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Data pubblicazione: 07/04/2016

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a

seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio.

del 22 maggio 2013, rigettava il gravame svolto dalla Direzione
provinciale del Lavoro di Genova e dal Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto
l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione (per l’importo di curo
5.582,00), proposta da Angelini Cristiano e dalla s.r.l. PROTUBI.
3. Rilevava la Corte territoriale, confermando la decisione di prime
cure, che l’onere di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione non era
stato assolto nemmeno

per relationem,

conseguendone la nullità del

provvedimento opposto.
4. Avverso tale decisione ricorre il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali, con ricorso affidato ad un motivo con il quale,
deducendo

violazione di legge (art.18,co.2 L.689/91 e art. 3

L.241/1990), si critica il ritenuto difetto di motivazione dell’ordinanza
assumendo il preciso e circostanziato contenuto e l’esorbitanza dalle
competenze del giudice ordinario di ogni ulteriore valutazione di
adeguatezza della motivazione in merito al rapporto sanzionatorio
sotteso al provvedimento.
5. L’intimato Angelini Cristiano, anche quale legale rappresentante
della s.r.l. PROTUBI, non ha resistito.
6. Deve premettersi che, con riferimento alla motivazione
dell’ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte (v., per
tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della
rappresentazione dei motivi anche
Ric. 2013 n. 27399 sez. ML – ud. 24-02-2016
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per relationem,

ovvero con richiamo

2. La Corte d’appello di Genova, sezione prima civile, con sentenza

ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza
degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente,
l’indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
7. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto
dell’obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18,

amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della
motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei
suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando
dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto
possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo
giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per

relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e
che siano nella sfera di conoscibilità legale dell’interessato (v., fra le
altre, Cass.7186/2000).
8. Ed è stato altresì affermato che:

“Il contenuto dell’obbligo

imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di
motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va
individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è
quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l’opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi
soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in
modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice
esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è
ammissibile la motivazione

per relationem

mediante il richiamo di altri

atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di
accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria
preventiva contestazione; l’obbligo di motivazione non si estende,
invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri
Ric. 2013 n. 27399 sez. ML – ud. 24-02-2016
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comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione

adottati dall’autorità ingiungente per liquidare l’obbligazione, atteso che
al giudice dell’opposizione, eventualmente investito della questione
della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di
determinarla, applicando direttamente i criteri di legge”(così Cass.
6901/2009).

assume l’inesistenza del difetto motivazionale dell’ordinanzaingiunzione, viene svolta sul crinale del vizio motivazionale giacché
viene evocato il potere dovere del giudice dell’opposizione di
apprezzare la “giustificazione” del provvedimento, id est le ragioni di
fatto e

giuridiche in relazione alle risultanze istruttorie, ed è

qualificabile come inammissibile innanzitutto per non essere centrata
sulle ragioni del decidere.
10. Per vero la Corte territoriale ha fondato il decisum sul mancato
assolvimento dell’onere motivazionale dell’ordinanza impugnata,
addentrandosi anche nell’apprezzamento dell’eventuale integrabilità
della motivazione, quanto al profilo del fatto addebitato, attraverso gli
atti indicati, noti agli ingiunti e acquisiti in causa, per pervenire, infine,
all’esito, già premesso, di escludere anche l’ipotizzabilità di una
motivazione per relationem.
11. L’Amministrazione ricorrente, svolgendo la censura nei soli
termini anzidetti e ribadendo che i meri vizi della motivazione
rimangono privi di rilevanza dovendo il giudice autonomamente
accertare i fatti decisivi per il giudizio e la pretesa sanzionatoria sottesa,
non ha in alcun modo censurato la ritenuta inidoneità degli atti
acquisiti ad integrare una motivazione per relationern e ancor meno ha
fornito, in violazione degli artt. 366, n.6 e 369, secondo comrna, n. 4
c.p.c., alcuna indicazione, nell’illustrazione del mezzo d’impugnazione,
dei dati necessari al reperimento, nelle pregresse fasi di merito, della
Rie. 2013 n. 27399 sez. ML – ucl, 24-02-2016
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9. Tanto premesso, la denunciata violazione di legge, con la quale si

documentazione evocata dalla Corte territoriale per escludere tale
integ-rabilità.
12. In definitiva, il ricorso è inammissibile.
13. Non si provvede alla regolamentazione delle spese, per non avere
la parte intimata svolto attività difensiva.

ricorrenti del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della
insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13,
comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal
comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del
raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta
integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (così Cass.,
SU, 9938/2014 cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi
dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, dichiara insussistenti
i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso ex art.13,comma 1–bis.

Così deciso in Roma 11 24 febbraio 2016
residente

14. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche

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