Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6804 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 4, n. 86, depositata il 27.8.2007.

Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la notifica del ricorso al contribuente intimato è stata eseguita a mezzo posta, sensi dell’art. 149 c.p.c., e che, tuttavia, l’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta acquisizione del plico postale da parte del destinatario, non risulta allegato al ricorso nè successivamente versato in atti o prodotto in sede di adunanza in camera di consiglio a cura dell’Agenzia ricorrente, che, peraltro, neppure in tale sede, ha rappresentato la mancata restituzione di detto avviso da parte dell’Ufficio postale e l’inutile tempestiva richiesta di duplicato;

rilevato:

che, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimato, deve prioritariamente riscontrarsi la situazione che, secondo il criterio sancito dalle SS.UU. di questa Corte (v. Cass. s.u. 627/08), comporta l’inammissibilità del ricorso;

ritenuto:

che, pertanto, s’impone la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr., Cass. 7433/09, 5464/09);

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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