Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6804 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 20/03/2010), n.6804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 49-2008 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PERSICO OLIMPIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REA RICAMBI & C. SAS DI ANIELLO VINCENZO, in persona del

legale

rappresentante quale socio accomandatario, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 11 SC. B INT. 4, presso lo studio

dell’avvocato TIRONE MASSIMO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MENSITIERI RENATO, MENSITIERI GIUSEPPE, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1824/2 0 07 del GIUDICE DI PACE di GRAGNANO

del 22/08/07, depositata il 28/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. R.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Gragnano, n. 1824/07, depositata il 28.9.2007, nel giudice di opposizione a decreto ingiuntivo da lui instaurato contro Rea Ricambi & c. s.a.s..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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