Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6804 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 11/03/2020), n.6804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3419/13 R.G. proposto da:

SCAI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Michele

Bianco, con domicilio eletto in Roma, via Goiran, n. 23, presso lo

studio dell’avv. Giancarlo Contento;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale – Sezione

di Torino n. 1099/3/12 depositata in data 26 giugno 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Scai s.p.a. avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 1982, procedendo al recupero a tassazione degli ammortamenti corrispondenti alle quote calcolate sulla capitalizzazione di interessi passivi e al recupero di ricavi a fronte di fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti.

Proposto ricorso dalla contribuente, la Commissione tributaria di primo grado lo accoglieva integralmente con sentenza che veniva impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva fondate alcune riprese e confermava la sentenza dii primo grado relativamente alle perdite derivanti dagli ammortamenti per interessi passivi capitalizzati e da ricavi per operazioni inesistenti.

In esito all’impugnazione proposta dall’Amministrazione, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria centrale accoglieva il ricorso dell’Ufficio.

Rilevava che l’Ufficio aveva recuperato a tassazione i ricavi, “non perchè non contabilizzati, ma perchè relativi ad operazioni fittizie”, ossia a prestazioni fatturate, ma mai rese, circostanza questa che faceva ritenere inattendibile il conto profitti e perdite della contribuente, che era caratterizzato da ricavi fittizi o prodotti senza sostenere alcun costo; osservava, inoltre, che era del tutto irrilevante la sentenza penale del Tribunale di Roma che aveva assolto gli amministratori della Scai Software s.p.a. dall’accusa di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, poichè tale pronuncia riguardava soggetto diverso dalla Scai s.p.a. e fatti diversi.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la Scai s.p.a., affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce la violazione del combinato disposto del D.L. n. 40 del 25 marzo 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, nonchè del D.L. n. 216 del 2011, art. 29.

Sostiene che la Commissione tributaria Centrale avrebbe dovuto definire la controversia con pronuncia di estinzione della lite, stante la pendenza del giudizio da oltre dieci anni e la soccombenza della Amministrazione finanziaria in entrambi i gradi del giudizio di merito.

2. Con il secondo mezzo di ricorso, la contribuente, deducendo omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assume che la motivazione della decisione impugnata è carente perchè la Commissione regionale ha omesso di verificare se le operazioni in contestazione fossero o meno state contabilizzate e, conseguentemente, sottoposte a tassazione, considerato che solo la mancata contabilizzazione delle fatture contestate avrebbe potuto legittimare la rettifica della dichiarazione.

3. Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, per essere la Commissione tributaria centrale pervenuta all’accertamento di inesistenza delle operazioni relative alle fatture emesse dalla Scai Software s.p.a. in ragione della assoluta inattendibilità del conto profitti e perdite, tralasciando di valutare gli elementi attivi documentati dalle fatture ed i costi sostenuti dalla contribuente; lamenta, altresì, analoga insufficiente motivazione laddove la Commissione Centrale ritiene irrilevante la sentenza penale emessa nei confronti di Scai Software s.p.a.

4. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti motivi.

4.1. Il D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2- bis, lett. a), convertito in L. 73 del 2010, prevede: “2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato….”.

4.2. Successivamente è intervenuto il D.L. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14 del 2012, entrata in vigore il 28 febbraio 2012, in base al quale “il termine del 31 dicembre 2013 previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione”.

4.3. La suddetta disposizione, avente natura interpretativa (Cass. n. 16944 del 19/8/2015; Cass., sez. 5, n. 20773 del 14/10/2016), è sicuramente applicabile alla fattispecie in esame, considerato che, al momento della sua entrata in vigore, il processo dinanzi alla Commissione tributaria centrale era ancora pendente, essendo la pronuncia impugnata in questa sede stata pubblicata in data 26 giugno 2012.

4.4. La lite era, quindi, definibile ai sensi del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-decies, convertito dalla L. n. 14 del 2012, essendo l’Amministrazione finanziaria risultata totalmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado.

A ciò consegue che, non potendo il giudizio essere proseguito, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c..

5. Sussistono le condizioni di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, essendo la norma d’interpretazione autentica di carattere estintivo intervenuta in pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara estinto il giudizio.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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