Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6804 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6804 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 24186-2013 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, giusta procura
speciale per atto del Dott. Mario LIQUORI, Notaio in Roma, Rep.
175192 del 16 aprile 2013, allegata in atti;
– ricorrente contro
DECIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 07/04/2016

- controricorrente avverso la sentenza n. 8279/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23/10/2012, depositata il 31/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, difensore del
controricorrente, che si riporta ai motivi.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio.
2. L’Istituto bancario ricorrente per cassazione chiede l’annullamento
della sentenza della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato
computabili nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR
gli accantonamenti accreditati sul conto di previdenza del lavoratore
controricorrente che promosse l’azione giudiziaria.
3.

La questione proposta è stata decisa dalla Sezione lavoro ed, in

seguito dalla sesta sezione civile-lavoro, con sentenze e ordinanze con
le quali si è affermato il seguente principio di diritto: “I versamenti
effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare
non hanno natura retribuiva, ne’ hanno avuta in passato, trattandosi di
esborsi non legati da nesso di corrispettività con la prestazione
lavorativa ed esonerati dalla contribuzione AGO, con assoggettamento
a contributo di solidarietà, ai sensi della disposizione retroattiva del
D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, convertito nella L. n. 166 del 1991. Ne
consegue che gli accreditamenti per la previdenza integrativa non

Ric. 2013 n. 24186 sez. ML ud. 24 02 2016

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24/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine
rapporto e dell’indennità di anzianità”.
4. Tale principio di diritto è stato affermato, con un cambio
dell’originario orientamento giurisprudenziale, dalla sentenza 5 giugno
2012, n. 9016 e ribadito in seguito, sebbene non senza contrasti,

nel periodo precedente la riforma della previdenza integrativa operata
con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
5. Per eliminare possibili dubbi interpretativi e considerata la massima
importanza della questione, sono state investite le Sezioni unite.
6. Con una pluralità di sentenze (cfr. per tutte: Cass., sez. un., n. 5159
del 2015) le Sezioni unite hanno fissato il seguente principio di diritto:
“Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza complementare, hanno, a prescindere
dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto,
sia nel caso in cui il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia in
quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello
stesso soggetto datore di lavoro, natura previdenziale e non retribuiva.
Non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti
versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione
del rapporto di lavoro”.
7. In applicazione di questo principio (ribadito in numerose
successive decisioni e, da ultimo, Cass., sezione sesta-L, n.
9810/2015 ed altre coeve), il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere annullata.
8. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., la causa piò essere decisa nel merito, con il rigetto
della domanda che rimane priva di fondamento.
Ric. 2013 rt 24186 sez. MI – ud. 24-02-2016
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determinatisi specificamente con riferimento ai versamenti effettuati

9. I dubbi giurisprudenziali che hanno portato, prima ad una
modifica dell’orientamento originario della giurisprudenza della
Sezione semplice, poi alla rimessione alle Sezioni unite, consigliano la
compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero
processo.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2016

Depositata in Cancelleria

P.Q.M.

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