Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6804 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8843-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO FORMICOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10245/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.L. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso con il quale, per l’anno di imposta 2012, veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (accertamento sintetico), il reddito non dichiarato di Euro 95.800,00, con conseguente ripresa a tassazione della maggiore Irpef ed addizionale regionale e comunale, oltre alle sanzioni. In particolare nell’anno di riferimento veniva in rilievo il conferimento di Euro 90.000,00 nella soc. VPSUD srl.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Campania rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva dato prova di disporre di sufficienti risorse finanziarie, non derivanti da reddito, per far fronte al conferimento di Euro 90.000,00 posto a fondamento dell’accertamento sintetico.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il motivo di impugnazione l’Amministrazione Finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, degli artt. 2728 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver accertato la CTR che non era stata fornita la prova del collegamento tra la disponibilità (o possesso) dei redditi e la spesa per incrementi patrimoniali, nonché la provenienza della somma investita da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e l’entità e la durata del loro possesso.

3. Il motivo è infondato.

3.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia prevede che ” L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti, e dall’art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.”

3.2 Questa Corte in tema di delimitazione dei confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ha ripetutamente che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati” Ne’ la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (Cass. ord. n. 1455/16, n. 25104/14n. 8895/2014, n. 26321/2016).

3.3 Nella fattispecie i giudici di seconde cure, valutando gli specifici elementi documentali offerti dal contribuente, hanno ritenuto provato: a) che, all’1/1/2012, M.L. aveva a disposizione sul proprio conto corrente una somma complessiva di Euro 106.004,71, successivamente ridottasi nel corso dell’anno ad Euro 11.005,42 proprio per effetto dell’investimento effettuato acquistando partecipazioni nella società VPSUD srl; b) che la provvista era frutto di risparmi accumulati negli anni precedenti; il conto corrente infatti presentava, come si evinceva dagli estratti conto al 31/12/2010, già un saldo attivo di Euro 74.560,41 per effetto della liquidazione di due sinistri stradali avvenuti rispettivamente nel 2008 per Euro 28.907,41 e nel 2009 per Euro 27.270,00.

3.4 Si tratta di accertamenti in fatto incensurabili in sede di legittimità se non nei limiti ristretti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale formulazione.

3.5 La CTR, quindi, contrariamente a quanto affermato dalla difesa agenziale, si è uniformata alla normativa di settore e ai principi giurisprudenziali sopra enunciati in tema di ripartizione dell’onere probatorio.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

5.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 7.300,00 per compensi oltre Euro 200,00, per esborsi, rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge da distrarsi al procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA