Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6803 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.15/03/2017), n. 6803
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2648-2016 proposto da:
B.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO
BRUCCOLERI giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA
COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO GELPI giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2618/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
21/05/2015, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2016 non partecipata dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/6/2015 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal sig. B.G.C. in relazione alla pronunzia Trib. Como n. 128/13, di rigetto – per decorsa prescrizione – della domanda di manleva proposta nei confronti della società Unipolsai s.p.a. di quanto avrebbe dovuto versare al sig. C.F., dipendente dell’impresa B. Autotrasporti, per infortunio sul lavoro.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso la società Unipolsai s.p.a.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che “circa la consegna del certificato medico all’agenzia assicurativa da parte della moglie” la motivazione sia “del tutto sommaria, inadeguata ed illogica”.
Il ricorso è inammissibile.
Pur denunziando “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente invero inammissibilmente lamenta una insufficiente, “inadeguata ed illogica” motivazione, laddove alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già quelli di insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su questioni decisive della controversia, e a fortiori di omesso o illogico o superficiale esame di determinate emergenze probatorie, essendo invero sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, non essendo il giudice di merito tenuto a dare necessariamente conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017