Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6803 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17173-2019 proposto da:

T.A.A., nella qualità di erede del sig.

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LIGUORI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, C.R.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Palermo, con decreto del 19 marzo 2019, liquidava il compenso dovuto ai curatori succedutisi nella gestione del fallimento (OMISSIS) s.r.l. assegnando ad A.A., unica erede del primo curatore Dott. T.A., la somma di Euro 22.500, tenuto conto dell’acconto di Euro 14.688 già attribuito, e all’Avv. C.R., succeduto nella carica al T. a seguito del decesso di quest’ultimo, la somma di Euro 37.500, oltre I.V.A. e C.P.A.;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso T.A.A. prospettando due motivi di doglianza;

gli intimati fallimento (OMISSIS) s.r.l. e Avv. C.R. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 L. fall. in relazione al D.M. n. 30 del 2012: il Tribunale – in tesi di parte ricorrente – avrebbe omesso di indicare all’interno della motivazione il criterio di ripartizione del compenso fra i due curatori, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti, e in questo modo avrebbe violato il principio di proporzionalità, finendo per attribuire somme equivalenti benchè il T. si fosse occupato dell’accertamento dell’intero passivo e della liquidazione di gran parte dell’attivo;

4. il motivo è fondato;

4.1 la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessiti di una specifica motivazione, con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi dell’art. 39 L. fall. ed in relazione alla disciplina regolamentare ivi richiamata, risultando altrimenti nullo il – decreto di liquidazione (Cass. 19053/2017, Cass. 25532/2016);

a tal fine non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili – per la loro genericità – a una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto; è necessaria, al contrario, una motivazione analitica, che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018);

il che comporta in primo luogo, ove si siano succeduti nella funzione più curatori, che la valutazione dell’opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni abbia carattere personalizzato per ciascun curatore, non sia svolta in maniera cumulativa e avvenga tramite l’illustrazione di specifici argomenti e non con il ricorso a frasi fatte;

4.2 inoltre, ai fini dell’applicazione del criterio di proporzionalità previsto dall’art. 39, comma 3, L. fall. è necessario precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico e determinare, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno, eventualmente temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato (Cass. 22272/2019, Cass. 19230/2009);

4.3 il decreto impugnato non si è affatto attenuto a questi criteri, sia per aver quantificato l’ammontare dell’attivo conseguito e del passivo ammesso in maniera cumulativa, sia per aver omesso una specifica valutazione della consistenza dell’opera prestata da ciascun curatore, sia per aver genericamente apprezzato la solerzia del primo curatore (non specificando la consistenza e la gravità del constatato rallentamento delle operazioni di liquidazione dell’attivo), sia per non aver addotto alcun argomento rispetto al criterio di proporzionalità, che non è stato neanche indicato nel corpo della motivazione;

5. il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.M. n. 30 del 2012, art. 4 poichè il Tribunale non ha liquidato in favore dell’erede del T. il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 5% del compenso liquidato;

6. il motivo è fondato;

il Tribunale infatti ha del tutto omesso di attribuire alla ricorrente il rimborso delle spese generali previsto nella misura del 5% dal D.M. n. 30 del 2012, art. 4, comma 2;

una simile condotta costituisce una violazione di legge, ove in questo modo il Tribunale abbia inteso negare l’esistenza della regola in discorso, ovvero una falsa applicazione di legge, nel caso in cui, invece, il Tribunale abbia più semplicemente tratto dalla norma, rispetto alla fattispecie concreta accertata, conseguenze giuridiche in contraddizione con una corretta interpretazione della stessa;

7. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Palermo, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA