Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6803 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 11/03/2020), n.6803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23272-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO

DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA ZAMBRINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3563/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 3563/45/14, pubblicata l’8 aprile 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 62/10/13, che aveva accolto il ricorso di R.A. avverso il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso della somma di Euro 9.077,64 a titolo di IRPEF versata sull’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato tale pronuncia assimilando l’indennità di liquidazione in questione con le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 e 19 T.U.I.R., tenendo anche conto della natura previdenziale di tale indennità e del suo collegamento eziologico con il cessato rapporto di lavoro.

Che avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Che il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 2, e art. 51, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha equiparato l’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze alle “indennità equipollenti” al TFR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, facendone derivare l’illegittimità tout court della ritenuta IRPEF applicata sull’indennità in questione.

Che il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati. Questa Corte (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396) ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto – che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 e 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata. La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 e 19 T.U.I.R. (cfr. in particolare comma 2 bis). Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente alla ritenuta IRPEF operata nei limiti del regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 e 19 T.U.I.R..

Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, le spese dell’intero giudizio vengono compensate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente alla ritenuta IRPEF operata nei limiti del regime di tassazione separata, quale risultante dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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