Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6803 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 563-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

SICIL LEGNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3502/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1 Sicil Legno srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso l’avviso di liquidazione di Euro 8.539,06 con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta del registro in relazione ad un decreto di trasferimento di immobile nell’ambito della procedura fallimentare n. 5/1992 a carico di S.L. all’interno della quale era intervenuto concordato fallimentare con assunzione da parte della Sicil Legno srl.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Sicilia accoglieva il ricorso osservando: a) che, essendo il trasferimento dell’immobile connaturato al decreto di omologa, atto sottoposto ad imposta del registro, non poteva essere assoggettata a registro anche il successivo ed conseguenziale atto giudiziario di trasferimento dell’immobile; b) che rilevava anche “l’efficacia riflessa del giudicato esterno” della sentenza della CTR della Regione Sicilia passata in giudicato che aveva deciso in una fattispecie “identica e gemella” alla presente controversia.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 2, comma 5, art. 27, artt. 1,8 e 52 della Tariffa, parte I del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che i giudici di seconde cure abbiano errato nel ritenere che l’imposta del registro dovesse essere applicata solo al decreto di omologa del concordato fallimentare e non anche al decreto di trasferimento che, in attuazione del concordato, ha disposto in modo effettivo il passaggio di proprietà dei beni all’assuntore, e nell’estendere l’efficacia riflessa di giudicato ad una sentenza passata in giudicato ma resa tra diverse parti.

2 La prima articolazione del motivo è infondata con assorbimento del secondo profilo della censura che investe la ratio decidendi sul giudicato riflesso,

2.1 I fatti che fanno da sfondo alla controversia portata allo scrutinio di questa Corte sono pacifici: la società Sicil Legno srl ha, nell’ambito della procedura fallimentare aperta nei confronti di S.L., formulato proposta di concordato fallimentare con assunzione dei debiti nella misura richiesta e contestuale acquisizione delle attività del fallimento tra le quali anche i beni immobili descritti nell’ultima consulenza tecnica agli atti della procedura fallimentare. Il concordato è stato regolarmente omologato dal Tribunale e a tale provvedimento, registrato e sottoposto alla relativa imposta, è seguito il decreto di trasferimento di uno dei beni immobili, sottoposto dall’Agenzia all’imposta proporzionale del registro come tutti gli altri decreti di trasferimenti scaturiti dal provvedimento di omologa del concordato.

2.2 Orbene, nel concordato fallimentare con assunzione, a differenza di quanto accade nelle altre figure di concordato fallimentare con garanzia e/o cessione dei beni, il terzo assuntore acquista i beni fallimentari già con l’omologa del concordato, essendo gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato atti meramente esecutivi (Cass. 15716/2002, Cass. 8832/2007, Cass. 4863/2010, Cass. 6643/2013, Cass. 3286/2018 e Cass. 13352/2020).

2.3 Nel concordato con terzo assuntore, dunque, il trasferimento di ricchezza, che in altre tipologie di concordato (con garanzia o cessio bonorum), si determina, ed è conseguentemente assoggettato ad imposta del registro, solo in occasione momento degli eventuali negozi attuativi, si produce e deve essere tassato con effetto immediato ed attuale del decreto di omologa con conseguente applicabilità dell’imposta proporzionale (3%) ai sensi dell’art. 8, lett. a) tariffa cit., non già dell’imposta in misura fissa genericamente prevista per i provvedimenti di “omologazione” di cui alla lett. g) della stessa disposizione tariffaria.

2.4 Tale orientamento è stato ribadito da recenti pronunce di questa Corte dove si è affermato che: “in tema d’imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, allegata, art. 8, lett. a), in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo”.(cfr. Cass. 3286/2018, 17371/2021 e 11925/2021). Il detto criterio nominalistico trova applicazione solo qualora all’atto nominato come “omologazione” non si correlino effetti traslativi autonomamente inquadrabili, quali ad esempio i concordati fallimentari con cessione di beni o con garanzia.

2.4 Intervenuta l’omologa con provvedimento del Tribunale n.2678/2010, il decreto del giudice delegato del 30712/2011, che ha disposto il trasferimento del bene all’assuntore, ha assunto valore meramente attuativo del titolo giurisdizionale, necessario per la sua trascrizione e per la cancellazione delle iscrizioni gravanti sul cespite secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 136, comma 3, ed è quindi privo di qualsivoglia funzione traslativa o costitutiva.

3 Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00, rimborso forfettario ed accessori di Legge da distrarsi al procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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