Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6802 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16918-2019 proposto da:

B.S., B.A., n. q. di eredi del sig. B.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEMBIEN, 15, presso lo studio

dell’avvocato ELISA CURRI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO n. (OMISSIS), nonchè dei soci illimitatamente

responsabili, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS, 31, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 26 marzo 2019, liquidava in favore di B.S. ed B.A., eredi del Dott. B.P., la complessiva somma di Euro 4.000 a titolo di compenso per l’attività svolta dal de cuius successivamente al 2009 quale curatore del fallimento di R.R., socia di (OMISSIS) s.n.c.;

nel contempo il Tribunale attribuiva al nuovo curatore della medesima procedura Dott. V.M. la somma di Euro 9.000, in considerazione della complessa attività di riordino afferente la procedura da questi compiuta;

il Tribunale, invece, rigettava la richiesta degli eredi del curatore deceduto relativa al fallimento di (OMISSIS) s.n.c., essendo già stato liquidato al curatore deceduto un compenso quasi pari ai valori medi previsti dal D.M. n. 30 del 2012;

2. per la cassazione di tale decreto hanno proposto ricorso B.S. ed B.A. prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento n. (OMISSIS) (OMISSIS);

la procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 39 L. fall., D.M. n. 30 del 2012, artt. 1 e 2 poichè il Tribunale, nella liquidazione degli ulteriori compensi spettanti alla curatela, da un lato non avrebbe considerato quelli maturati sul passivo accertato, dall’altro avrebbe ripartito i compensi fra i due curatori succedutisi in maniera iniqua e in palese violazione del principio di proporzionalità, giacchè il nuovo curatore non aveva realizzato alcun attivo e si era limitato a riportare sul libro giornale annotazioni già presenti sulla prima nota;

4. il motivo è inammissibile;

la prima contestazione, infatti, non è affatto coerente con il contenuto del decreto impugnato, il quale espressamente prende in considerazione per ciascuno dei fallimenti per i quali il Dott. B.P. era stato nominato curatore l’ammontare sia dell’attivo che del passivo ai fini della liquidazione del compenso;

una simile mancanza di riferibilità alla statuizione impugnata rende inammissibile il ricorso sotto questo profilo;

in vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della decisione impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. 20910/2017);

il Tribunale ha poi fatto applicazione del criterio di proporzionalità previsto dall’art. 39, comma 3, L. fall., apprezzando in maniera specifica rispetto a ciascuno dei curatori l’opera prestata, i risultati ottenuti e la sollecitudine con cui erano state condotte le operazioni;

la denuncia di una clamorosa iniquità nella ripartizione effettuata non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma finisce per allegare un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa ed esprimere così un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte;

5. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700, di cui 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA