Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6802 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6802 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 14532-2013 proposto da:
INPS – ISTEl’UTO NAZIONALE DE] LA PREVIDENZA
SOCIA], – , in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
P° l’AVVOCATURA CENTRALE DELVISITruro,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente COfittO

MINISTERO DEI J:ECONOMI A E DEI i ,E FI NAN Z
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA

PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 07/04/2016

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– resistente contro

– intimati avverso la sentenza n. 1455/2012 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 23/04/2012, depositata 1 101/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore della ricorrente che si
riporta agli sctitti.

Svolgimento de/processo e motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal

2. La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del gravame svolto
dall’assistita (nata il 2.1.1944) avverso la sentenza di primo grado, ha
riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità a decorrere dai 1°
dicembre 2009.
3. Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un
motivo, con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971,
n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988,

11.

509, art. 8, della

L.335/95, art. 3, commi 6 e 7, deduce l’erronea applicazione della
Ric. 2013 n. 14532 sez. ML – ud. 24-02-2016
-2-

VINCI CARMEl,A, COMUNFi’, 1)1 OSTIJNI;

predetta normativa per avere la Corte territoriale riconosciuto il
beneficio da epoca in cui l’assistita aveva í,rià compiuto il 65° anno di
età (per essere nato il 2 gennaio 1944).
4. L’ assistita e il Comune di Ostuni non hanno resistito.
5. 11 Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito al mero

6. 11 ricorso è manifestamente fondato.
7.

Costituisce

principio,

ripetutamente

enunciato

dalla

giurisprudenza di questa Corte, quello per cui! “I a pensione e l’assegno
di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 non
possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di
invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza
successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque,
ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si
evince dal complessivo sistema normativo che per gli
ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione
sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in
godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23
novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. ex nudtis , Cass. 192 del 2011 e
numerose conformi).
8. Alla stregua del suddetto principio occorre, dunque, per negare il
diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, chc
lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al
compimento dei sessantacinque anni e, nel caso in esame, secondo
l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si è
perfezionata per l’appunto in epoca successiva al compimento del
sessantacinquesimo anno di età da parte della richiedente.

Pie. 2013 n_ 14532 sez. ML – ud. 24-02-2016
-3-

fine di partecipare alla discussione orale.

9.

In definitiva, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza

impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
decisione nel merito di rigetto della domanda,
IO. L’esito alterno dei gradi di merito consiglia la compensazione delle

spese dci giudizi di merito.

seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste
dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione tempotis, per
l’esonero dal pagamento delle spese.
12.

Spese compensate con le altre parti intimate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di
merito; condanna l’assistita al pagamento

delle spese processuali

liquidate in curo 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge; compensa le spese fra la parte
ricorrente e le altre parti rimaste intimate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2016
ente

n. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,

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