Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6801 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12777-2009 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.M.

TORRIGIO 107, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO VINCENZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIAMANTE VINCENZO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA quale impresa designata, in persona dei

suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PALLADINO LUCIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati GRECO

GIAMPAOLO, GRECO MANFREDI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

dell’8/4/08, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDOARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 8.4.2008 e depositata il 14.4.2008 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Il ricorrente, con unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c..

Il quesito relativo a tale motivo è generico, e la supposta violazione non consente il collegamento con il caso concreto, nè le modalità di formulazione del quesito permettono di rispondere con l’enunciazione di un principio di diritto, in base al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

La resistente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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