Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6801 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 11/03/2021), n.6801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20085-2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI

10, presso lo studio dell’avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA RAVINALE;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI N. 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO TREVISAN, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GANDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 2/1/2019 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 19/6/2017 del Tribunale di Torino, ha ridotto al complessivo importo di Euro 1.800,00 l’assegno mensile periodico per il concorso al mantenimento delle figlie minori e al 50% la quota di concorso in spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative imposti a V.R. in sede di separazione giudiziale da O.C.;

avverso la predetta sentenza del 2/1/2019, non notificata, con atto notificato il 27/6/2019 ha proposto ricorso per cassazione O.C., svolgendo due motivi, al quale ha resistito con controricorso notificato il 9/7/2019 V.R., chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, c.p.c., le rispettive difese.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 4, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112,342 e 346 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in tema di ultrapetizione e violazione del giudicato interno;

la ricorrente si riferisce alla riforma del capo decisivo della sentenza di primo grado, ove era stato chiaramente stabilito che le esigenze dei figli a cui i genitori dovevano far fronte non si esaurivano nel solo obbligo alimentare, ma si estendevano inevitabilmente agli aspetti abitativi, scolastici, sportivi, sanitari e sociali e alla opportuna organizzazione domestica, tali da garantire ai minori la conservazione di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;

secondo la ricorrente, la Corte di appello non avrebbe potuto rivedere l’entità dei costi del complessivo mantenimento delle figlie minori e le precedenti scelte abitative della famiglia che li determinavano, poichè tali temi non erano stati fatti oggetto del gravame; il predetto primo mezzo volto a denunciare la violazione del giudicato interno non appare autosufficiente e specifico nel dimostrare la mancata impugnazione da parte dell’appellante del capo di sentenza di primo grado inerente il fabbisogno finanziario complessivo per il mantenimento delle tre figlie minori;

infatti il contenuto dell’appello del sig. V. e esposto solo genericamente dalla ricorrente, mentre la sentenza impugnata (pag.4, ultimo cpv, lett. c)) riferisce puntualmente dell’esistenza di una censura dell’appellante in ordine all’oggettiva eccessività del contributo complessivamente ritenuto necessario, anche integrato con l’apporto dell’altro coniuge;

secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6 – 1, n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 – 01; Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 – 01; Sez. 1, n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 – 01; Sez. 1, n. 9888 del 13/05/2016, Rv. 639725 – 01) l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ed esige quindi che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti;

con la memoria – atto destinato esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, in cui non possono essere dedotte nuove censure nè può essere integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3780 del 25/02/2015, Rv. 634440 – 01; Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 – 01) – la ricorrente si limita a bollare come “fuorviante” l’affermazione della Corte subalpina secondo cui l’appellante V. aveva sostenuto l’oggettiva eccessività del contributo impostogli per le tre figlie;

la ricorrente ribadisce poi in memoria che il sig. V. aveva contestato il contributo come troppo elevato unicamente in relazione al proprio stipendio e alla disparità economica tra le parti e riporta frammenti dell’atto di appello, sempre insufficienti – anche a prescindere dalla loro inclusione nella memoria e non nel ricorso – a dimostrare l’inesistenza del motivo “registrato” ed accolto dai giudici di appello;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. e dei principi giurisprudenziali in tema di concorso al mantenimento dei figli e alla necessità di considerare le esigenze della prole, nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alle scelte abitative operate dai genitori con il trasferimento in una villetta con ampio verde e piscina, raggiungibile solo con automobile privata;

il secondo motivo, laddove denuncia la violazione dell’art. 337 ter c.p.c., appare riversato nel merito e volto a sindacare l’accertamento compiuto in sentenza circa l’entità dei bisogni delle minori;

il fatto decisivo asseritamente non esaminato non risulta neppure individuato con precisione e si risolve in una contestazione di merito circa la valutazione espressa dalla Corte di appello, che invece ha tenuto presente la casa familiare e la messa a disposizione di moglie e figlie della quota di proprietà dell’immobile del sig. V.;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo;

ritenuto inoltre necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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