Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6801 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6801 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 3652-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso
l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato c difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATFERI, LIDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALI 131_,O, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

ricorrente

FERRANTE MARIA FRRIVIRA31H57H184Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PAIUOLI 76, presso lo studio
dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE GIALLORETO, giusta procura speciale ad

Data pubblicazione: 07/04/2016

litem conferita in data 15 febbraio 2013, Rep. 148, raccolta n. 27 e
numero registro 4368 del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires,
depositato in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tcmpore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato

e difeso dagli

Avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, T JDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, giusta procura speciale in calce al
controricorso incidentale;
– controricorrente all’incidentale avverso la sentenza n. 1171/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 18/10/2012, depositata il 14/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott.. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN, difensore del ricorrente, che si
riporta ai motivi.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

t La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a
seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio e non infirmata dalla memoria depositata clan’ INPS.
2.

Con la sentenza del 14/11/2012, la Corte d’appello di

L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’Inps avverso la
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contro

sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto dell’attuale
intimata alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 25.6.2000, oltre
accessori.
3. La Corte, ritenuti compiuti i tre anni per la proposizione

proposta il 7.6.1993; rigetto dell’INPS comunicato il 30.3.1996;
ricorso giudiziario depositato il 25.6.2003), argomentava che la
maturata decadenza determinava non la perdita del diritto alla
prestazione sibbene la sola estinzione dei ratei maturati nei tre
anni antecedenti alla data di deposito del ricorso, lasciando
impregiudicato il diritto ai ratei successivi.
4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’1nps, affidato ad un unico motivo.
5. L’intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso
incidentale cui ha resistito l’INPS con controricorso.
6:

Con unico motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione e

falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come
sostituito dal DI. n. 384 del 1992, art. 4 conv. in L n. 438 del
1992, nonché dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del
1991 (art. 360 c.p.c., n. 3), critica la ritenuta decadenza “mobile”, a
mente della novella introdotta con decreto-legge n.166 del 1991, c
propugna la diversa tesi dell’estinzione di tutti i ratei nel frattempo
maturati per effetto dell’intervenuta decadenza dall’azione, ivi
compresi quelli sorti nei tre anni anteriori alla proposizione della
domanda giudiziaria.
7.

Va premesso che non si verte in tema di riliquidazione di una

prestazione parzialmente riconosciuta, ma del (primo)
riconoscimento di una prestazione previdenziale richiesta (il 7
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dell’azione giudiziaria (a fronte di: domanda amministrativa

giugno 1993) vigente, ratione iemporis, la nuova ipotesi di decadenza
triennale (v., ex afris, Cass. 9 gennaio 1999, n. 152, nel senso che
l’applicabilità della nuova ipotesi di decadenza — triennale presuppone la presentazione della richiesta di prestazione dopo

8.

11 ricorso è qualificabile come manifestamente infondato per

essere stata proposta una questione di diritto già esaminata e
decisa più volte da questa Corre (v., da ultimo, Cass. sez.sesta-L.
23023/2014 e Cass. 12878/2014, e fra le prime, Cass. 6818/2005)
con decisioni che delle novellate norme indicate dall’INPS hanno
offerto la seguente scansione “a) la scadenza dei termini
complessivamente previsti per l’esaurimento del procedimento
non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma
completa la gamma delle diverse eventualità di decorrenza del
termine in presenza del comune presupposto costituito
dall’av-venuta presentazione del ricorso amministrativo; b) ove sia
mancato qualsiasi ricorso, la situazione è tuttora disciplinata dalla
seconda parte, D.L. n. 103 del 1991, art. 6, comma 1, operando,
quindi, il dies a quo costituito dal di’ della maturazione dei singoli
ratei di prestazione; c) la scadenza suddetta, costituendo il limite
estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre
anteriormente al suo verificarsi, determina anche l’effetto
dell’irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente (v.
Cass. 25 marzo 2002 n. 4247), rispetto al quale potrà semmai porsi
il problema se esso sia identificabile come nuova domanda
amministrativa; d) la scadenza stessa, in assenza di ricorsi
anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi
proposti successivamente ad essa non determina il dies a qua del

‘Zie. 2013 n. 03652 sei. MI ud. 24-02-2016
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l’entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992).

termine di decadenza dall’azione giudiziaria, operando in relazione
alle descritte eventualità la diversa ipotesi della decadenza
introdotta dall’art. 6 del DJ,. del 1991, ossia quella decorrente
dalla maturazione dei singoli ratei” (così Cass. 12878/2014 cit.) .

definito il quadro delle possibili decorrenze del termine di
decadenza dell’azione giudiziaria, è agevole desumerne che,
nell’ipotesi di mancata proposizione del ricorso, cui, equivale
quella della presentazione successiva alla scadenza dei termini
complessivamente previsti per il procedimento amministrativo, la
decadenza non è unitaria, bensì mobile per ciascun rateo:
ciascuno di essi ha, infatti, una decadenza autonoma ed ogni
mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario, per
verificare se la decadenza si sia verificata o meno, ragion per cui si
estingue il diritto a tutti i ratei maturati anteriormente al termine
computato a ritroso dalla proposizione del ricorso giudiziario».
10. L’applicazione di questi principi al caso di specie comporta
che correttamente la Corte territoriale ha individuato il die i quo
nel giorno della maturazione dei singoli ratei della prestazione in
contestazione, col corollario dell’estinzione dei ratei che si
collocano in epoca anteriore alla scadenza del termine triennale di
decadenza computato, a ritroso, dal di’ della proposizione della
domanda giudiziale dichiarando estinti i ratei pensionistici maturati
anteriormente al 25.6.2000.
11. Inoltre, per il principio della ragione più liquida (che consente
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione
delle questioni cui all’art. 276 cod proc. civ., in conformità alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, su cui
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9. Come già affermato da Cass. sez.sesta-L. 23023/2014: «così

cfr. Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale
postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SU, un.
20932/2011; nn. 24883 e 29523 del 2008; 11356/2006), respinto il
ricorso principale, sulla base della soluzione della questione

12. In definitiva il ricorso principale

deve essere rigettato,

assorbito l’incidentale.
13. Le spese,

liquidate come

in dispositivo, seguono la

soccombenza.

14. La circostanza che il ricorso sia stato notificato alla parte
intimata il 30 gennaio 2013 impone, inoltre, di dar atto
dell’inapplicabilità, ratione tempolis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. l, comma 17 (v., fra le tante, Cass., SU,
3774/2014, e successive conformi, nel senso dell’applicabilità del
versamento del doppio contributo ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i
principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la
notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da
parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica e stata

richiesta all’ufficiale giudiziario o l’atto è stato spedito a mezzo del
servizio postale).

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito

l’incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento delle
spese, liquidate in curo 100,00 per esborsi, curo 2.500,00 per

Ric, 2013 n, 03652 sez. ML – ud. 24-02-2016
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assorbente, rimane assorbito il ricorso incidentale.

compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettat-io
spese generali. Ai sensi dell’arti 3,comma 1-quater,
d.P.R.115/2002, dichiara insussistenti i presupposti per

il

versamento, a carico del ricorrente principale, dell’ulteriore
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016

Depositata in Cancelleria

ricorso ex art.13,con-irria 1-bis

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