Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6801 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11937-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 38,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6370/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. B.G. proponeva impugnazione avverso l’avviso con il quale veniva accertata la produzione di un reddito – di lavoro autonomo per l’anno 2008, con riprese Irpef, Irap ed Iva.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso.

3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo fondata l’eccezione di nullità dell’atto impositivo, essendo stato eseguito l’accesso, che aveva consentito di reperire la documentazione posta a sostegno della pretesa fiscale, presso un locale non di proprietà del contribuente ma di altro soggetto.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR ha erroneamente ritenuto non provata la proprietà del ricorrente del locale “ammezzato” dove è stata rinvenuta la contabilità del contribuente e che, in ogni caso, non vi era alcuna preclusione all’utilizzo da parte della dell’Amministrazione Finanziaria di dati e notizie acquisite presso un soggetto diverso dal destinatario dell’avviso dio accertamento.

2 n motivo è infondato.

2.1 Questa Corte ha avuto modo di precisare che “L’autorizzazione del procuratore della Repubblica di cui al D.P.R. n. 632 del 1972, art. 52, è stata prevista dal legislatore come opportuno filtro preventivo all’azione accertativa in materia fiscale in tutte le fattispecie coinvolgenti il “domicilio” del contribuente, posto che il domicilio è per disposizione costituzionale, comunque inviolabile salvo che “nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14 Cost.). L’autorizzazione in questione, dunque, non costituisce un mero adempimento formale perché suppone l’accertamento della sussistenza, nel singolo caso, degli specifici presupposti richiesti, per ciascuna fattispecie, dalla afferente norma regolatrice al punto che il provvedimento, in quanto indefettibile presupposto di validità dell’acquisizione probatoria conseguita con l’accesso, può essere impugnato (v. sez. un. 16424/2002) dal contribuente innanzi al giudice tributario insieme con la contestazione della legittimità della pretesa tributaria avanzata dall’ufficio competente in forza di quell’acquisizione probatoria; e il giudice tributario può in questo senso sindacarne la legittimità (v., oltre a quella già citata, anche sez. un, 11082/2010, nonché, successivamente, por varie applicazioni del principio, Cass. n. 23595/2011; n. 631/2012). In quanto così funzionalmente caratterizzata, l’autorizzazione in tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della guardia di finanza nell’esercizio dei compiuti di collaborazione con detti uffici a essa demandati) legittima solo lo specifico accesso autorizzato, essendo la norma di stretta interpretazione e dovendosi, invero, limitare al massimo l’indubbio vulnus al principio costituzionale di inviolabilità del domicilio comunque derivante dalla previsione dell’accesso (e v., per la conseguente impossibilità di sostituire finanche il riferimento normativo, Cass. n. 21779/2011; n. 19689/2004)” (cfr. Cass. 4498/2013).

2.2 Nel caso di specie la CTR, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha escluso che l’ammezzato dove è stata reperita la documentazione contabile che sorregge l’atto impositivo fosse compreso tra i locali oggetto dell’autorizzazione della procura della Repubblica.

2.3 A tali conclusioni i giudici di secondo grado sono pervenuti non essendo stata fornita la prova della proprietà in capo al contribuente dell’unità immobiliare all’interno della quale è stata ritrovata la documentazione e non essendo stato il vano ammezzato inserito nell’elenco degli immobili oggetto di richiesta di autorizzazione all’accesso.

2.4 Ne’ l’Amministrazione finanziaria ha provato, od allegato, la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità o di diretto collegamento tra il locale ammezzato e i locali costituenti l’abitazione del contribuente ed oggetto dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

2.5 Nel motivo di censura la difesa agenziale si limita semplicemente a contestare gli accertamenti in punto di fatto contrapponendo una diversa ricostruzione compiuta da una pronuncia della CTR in una causa tra parti diverse.

2.6 Non risulta pertinente al caso di specie la giurisprudenza citata dalla ricorrente circa l’utilizzabilità di notizie e fatti acquisite in sede di controllo presso soggetto diverso dal destinatario che riguarda comunque un accesso legittimamente effettuato. Nel caso di specie si contesta l’inidoneità del materiale istruttorio ad essere posto a base di un provvedimento impositivo perché acquisito attraverso un illegittimo sopralluogo domiciliare.

2.7 Correttamente la commissione tributaria regionale ha ritenuto che siffatto accesso fosse stato eseguito in difetto della necessaria autorizzazione.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese del presente procedimento che si liquidano come da dispositivo.

4 I motivi del ricorso incidentale restano assorbiti.

5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale.

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario IVA e CAP.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

 

 

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