Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6800 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale delle Marche, sez. 6, n. 34, depositata il 14.5.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca; constatata la regolarità delle comunicazioni di
cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente – geologo – presentò istanza di rimborso dell’Irap pagata per gli anni dal 1998 al 2000 e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale.
rilevato:
– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, deducendo: omessa motivazione su punto decisivo della controversia (la ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione;
– che il contribuente non si è costituito;
osservato:
– che il ricorso è manifestamente fondato.
– che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’Irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo” (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3672/07);
considerato:
– che, fermo tale principio, la sentenza impugnata risulta del tutto inadeguatamente motivata, posto che non appalesa minimamente gli specifici elementi in funzione dei quali ha ritenuto di escludere la ricorrenza del requisito dell'”autonoma organizzazione” e la conseguente non assoggettabilità del contribuente all’imposta;
ritenuto:
– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011