Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6800 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato SBANO LUCIA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12019/2008 del TRIBUNALE di ROMA dell’1/04/08,

depositata il 06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Vincenti Marco, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 1.4.2008 e depositata il 6.6.2008 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal decreto citato, art. 6 – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Il ricorrente, con unico motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1; artt. 2733 e 2735 c.c.;

art. 115 c.p.c.; D.L. 13 dicembre 1976, n. 857, art. 5, comma 2, integrato con le modifiche della Legge di Conversione del 26 febbraio 1977, n. 39″.

Il quesito relativo a tale motivo è generico, e la supposta violazione non consente il collegamento con il caso concreto, nè le modalità di formulazione del quesito permettono di rispondere con l’enunciazione di un principio di diritto, in base al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nelle memorie che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Ha ritenuto di dovere osservare, in particolare, la correttezza della procura speciale rilasciata, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in calce al controricorso proposto da Assicurazioni Generali spa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle Generali Assicurazioni spa, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

 

 

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