Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6800 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.15/03/2017),  n. 6800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17502-2015 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE

COTICELLI, FELICIANA COTICELLI giusta procura speciale alle liti in

calce al ricorso;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 5838/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 18/02/2015, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

D.G. ricorre per la revocazione dell’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte ne ha rigettato il ricorso proposto nei confronti della Pubbliservizi s.r.l. e del Comune di Gragnano ed iscritto al ruolo generale al n.26773/2012.

Il ricorrente deduce ex art. 391 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4:

1) L’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nel fondare la decisione su dati la cui verità era indiscutibilmente esclusa ed, in particolare, sull’errata supposizione che l’atto di appello fosse stato notificato e che il contribuente avesse contestato la regolarità/ritualità, legittimità della notifica;

2) l’ulteriore errore percettivo nella parte in cui era stata affermata l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione laddove con questo era stata impugnata non solo la sentenza della C.T.R. che aveva rigettato la richiesta di revocazione della sentenza n. 41/3/12 della stessa Commissione territoriale ma anche quest’ultima decisione.

Gli intimati Pubbliservizi s.r.l. e Comune di Gragnano non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di Cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007;3652/2006; 13915/2005; 58295/2005).

Alla luce di detti principi la prima doglianza è inammissibile laddove il “fatto” evidenziato quale oggetto del dedotto errore percettivo non è decisivo nel senso di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 essendo l’ordinanza impugnata incentrata su una diversa ratio decidendi ed esclusivamente sulla questio iuris relativa alla configurabilità, nella specie esclusa, dell’errore revocatorio, laddove questo costituisca frutto dell’apprezzamento implicito o esplicito delle risultanze processuali (v. pag 5 motivazione dell’ordinanza impugnata).

Non è, invece, manifestamente infondata la seconda doglianza laddove dagli atti, primo fra tutti, il ricorso per cassazione, pare emergere la sussistenza del secondo errore percettivo dedotto ovvero che il ricorso era stato cumulativamente proposto avverso entrambe le sentenze (ovvero quella resa nel giudizio di revocazione della sentenza di appello e quest’ultima) laddove, invece, nell’ordinanza si fa riferimento, quale oggetto di impugnazione, esclusivamente alla sentenza n. 245/15/2012 resa il giorno 8 ottobre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in tema di revocazione.

Pertanto, rilevata la non manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso, lo stesso va rimesso per la trattazione alla Quinta Sezione Civile di questa Corte.

PQM

Il Collegio, rilevata la non manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso, dispone la rimessione, per la trattazione, alla Quinta Sezione Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA