Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6800 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7916/2012 R.G. proposto da:

Mari.Verd. Vivai Impianti e Manutenzione s.r.l, in persona del

l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla,

presso cui elettivamente domicilia in Roma al vale Mazzini n. 134;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

e

Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia Etr S.p.A., in persona del

l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ivana Carso, con cui

elettivamente domicilia in Roma alla via Costabella n. 26, presso

l’avv. Antonella Fiorini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/5/11 della Commissione tributaria regionale

della Puglia, pronunciata in data 25/1/2011, depositata in data

8/2/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3/12/2019 dal

consigliere Andreina Giudicepietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

udito l’Avv. Giuseppe Maria Cipolla per la società ricorrente e

l’Avvocato dello Stato Andrea Giordano per l’Agenzia delle Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Mari.Verd. Vivai Impianti e Manutenzione s.r.l ricorre con sette motivi contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A., già Equitalia Etr S.p.A., per la cassazione della sentenza n. 7/5/11 della Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito C.t.r.), pronunciata in data 25/1/2011, depositata in data 8/2/2011 e non notificata, che ha accolto l’appello di Equitalia Etr S.p.A. e rigettato quello incidentale della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di sette intimazioni di pagamento, emesse a seguito di altrettante cartelle di pagamento, che la società assume non esserle mai state notificate.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che vi fosse la prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta a mezzo del servizio postale presso la sede della società, a persone che si trovavano presso la sede stessa e che, sottoscrivendo l’avviso, hanno attestato di aver ricevuto il plico.

Il giudice di appello ha anche rilevato che la società ricorrente non aveva fornito alcuna prova che le persone indicate come consegnatarie o che avevano firmato con firma illeggibile non fossero in alcun rapporto richiesto dalla legge per la validità della notifica; inoltre, la C.t.r. ha ritenuto che le eccezioni relative alla validità delle intimazioni di pagamento fossero infondate, in conseguenza della corretta notifica delle cartelle esattoriali.

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. resistono con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato alla pubblica udienza del 3/12/2019.

5. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denunzia la motivazione, omessa ed, ove esistente, contraddittoria, della sentenza impugnata su fatti decisivi e controversi per il giudizio, relativi all’indicazione, negli atti di intimazione, di una data diversa da quella in cui sarebbe avvenuta la notifica delle cartelle di pagamento, risultante dagli avvisi di ricevimento prodotti da controparte nel primo grado di giudizio.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi ed in parte coincidenti, sono infondati.

1.3. I motivi attengono al mancato rilievo, da parte del giudice di appello, dell’erroneità della data, relativa alle notifiche delle cartelle di pagamento, indicata nelle successive intimazioni.

Il giudice di appello ha ritenuto che le doglianze della contribuente potessero superarsi, poichè alcun dubbio vi era sulla circostanza che le cartelle, prodromiche delle intimazioni di pagamento, fossero state validamente notificate alla società contribuente.

Effettivamente, la doglianza della società contribuente sembra essere limitata alla deduzione dell’invalidità delle intimazioni di pagamento, per il riferimento ad una notifica delle cartelle, mai avvenuta, per cui la motivazione adottata dal giudice risulta congrua.

Ed invero, il giudice di appello, avendo ritenuto validamente effettuata la notifica degli atti prodromici, ha affermato l’insussistenza della causa di nullità delle conseguenti intimazioni.

Nè parte ricorrente ha dedotto che l’errore contenuto nelle intimazioni, relativo all’indicazione della data di notifica delle cartelle, avrebbe reso di difficile comprensione il contenuto delle intimazioni stesse, emesse sulla base delle cartelle che, secondo quanto accertato dal giudice di appello, erano state previamente notificate alla contribuente.

2.1. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente la C.T.R. avrebbe addossato alla contribuente, e non al notificante, l’onere di dimostrare a quale soggetto fossero state consegnate le cartelle all’atto della notifica e quale fosse il rapporto tra destinatario e consegnatario dell’atto.

2.2. Il motivo è infondato, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che gli avvisi di ricevimento, prodotti dal concessionario, fossero idonei a dimostrare la valida notifica delle cartelle di pagamento, correttamente evidenziando che sarebbe stato onere della parte “dimostrare con ogni mezzo che la persona la cui firma è illeggibile e/o che le persone indicate come consegnatarie non erano -con la società destinataria- in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione”, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 19733/2010).

3.1. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, e dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.t.r., la notifica era stata effettuata presso la sede della società a persona non identificabile, a causa della firma illeggibile, o di persone diverse, indicate di volta in volta come la madre o il portiere, che non avevano un collegamento organico con la società destinataria della notifica.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la notifica delle cartelle è stata effettuata a mezzo di invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, per cui trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr., ex plurimis, Cass.12083/2016).

Come è stato detto “allorchè l’ufficio finanziario proceda alla notifica mediante invio diretto dell’atto a mezzo posta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata autorizzata al ritiro della posta, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di incaricato, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l’atto sicchè, per vincere la presunzione derivante dalla consegna a tale persona, occorre provare che il consegnatario non era nè dipendente del notificando nè addetto alla casa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario” (Sez. 5, Ordinanza n. 9240 del 03/04/2019).

Nella fattispecie in esame, il giudice di appello ha rilevato che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., il plico era stato consegnato presso la sede sociale a persone ivi presenti, che avevano ricevuto l’atto, avendone facoltà.

La C.t.r. ha precisato che non assume rilievo la circostanza che, in talune notifiche, il destinatario, che ha ricevuto l’atto, abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con firma illeggibile, giacchè, conformemente all’insegnamento di questa Corte, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017).

Inoltre, il giudice di appello ha affermato che sarebbe stato onere della società provare con ogni mezzo che le persone indicate come consegnatarie non erano con la società destinataria in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione.

Pertanto la C.t.r., facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che la notifica sia stata validamente effettuata; nè tale conclusione può essere inficiata dalla considerazione che l’agente postale abbia compilato la sezione riferita alla persona fisica, e non alla persona giuridica, trattandosi di un mero errore materiale di chiara evidenza.

Come rilevato dal giudice di merito, nel caso di specie dall’avviso di ricevimento si ricavano tutte le indicazioni utili per il perfezionamento della notifica presso la sede della società, avvenuta mediante consegna del plico direttamente nelle mani del destinatario, oppure di persona che ha accettato la consegna del plico, dichiarandosi idonea a riceve l’atto (la madre del legale rappresentante, che si trovava presso la sede sociale, o il portiere).

4.1. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la destinataria della notifica era tenuta a proporre querela di falso per contestare l’avvenuta notifica postale delle cartelle, nonostante dagli stessi avvisi di ricevimento delle raccomandate, per espressa attestazione dell’agente postale, risultasse la consegna ad un soggetto non meglio identificato o privo di collegamento organico con la società.

Con il settimo motivo, la ricorrente denunzia la motivazione contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto decisivo e controverso, allorchè il giudice di appello ha prima sostenuto che la contribuente, per contestare la notifica, dovesse proporre la querela di falso ed ha poi affermato che la società potesse provare con ogni mezzo che i consegnatari fossero soggetti non identificati o privi di collegamento organico con la società.

4.2. Anche tali motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati, in quanto, come si è detto, il giudice di appello ha ritenuto che la notifica dovesse ritenersi validamente effettuata, mediante consegna a persona che l’agente postale ha ritenuto idonea a ricevere l’atto, senza che la società avesse impugnato con la querela di falso il contenuto degli avvisi stessi, nè avesse dimostrato che le persone indicate come consegnatarie non erano con la società destinataria in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione.

Nella motivazione adottata dalla C.t.r. non si ravvisa alcuna contraddittorietà, per cui il ricorso va complessivamente rigettato.

Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Equitalia Sud S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate riscossione) secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

L’Agenzia delle entrate, che si è costituita tardivamente, con controricorso notificato a controparte oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., ha diritto alle spese per la sola partecipazione all’udienza.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “il controricorso inammissibile (nella specie, per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente. Tale onorario deve essere, quindi, limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza” (Cass. sent. n. 22269/2010).

Nel caso di specie, la notifica del ricorso risulta ricevuta dall’Agenzia delle entrate in data 23 marzo 2012 ed il controricorso è stato consegnato all’agente postale per la notifica in data 3 maggio 2012, oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c., che scadeva il 2 maggio 2012; pertanto l’Agenzia delle entrate ha diritto solo all’onorario dovuto al difensore per la discussione tenuta all’udienza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’Equitalia Sud S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate riscossione), in Euro 7.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi, ed in Euro 1.500,00 per compensi in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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