Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6800 del 07/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6800 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 24808-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585), – società con socio unico in persona dell’Anuninistratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore, ekttivamente domiciliata in ROM., VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PIOR_ILLO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
IATTANZI ROBERTO

TRRT741323H501 13) , elettivamente

domiciliato in RONLA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO RIZZO, che Io rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controticoiTente –

Data pubblicazione: 07/04/2016

avverso la sentenza n. 8231/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/10/2013„ depositata il 1 5 / 10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /2/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERI N A
MA ROTTA

COMMUM!

<>.
2

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le

considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
3 – Conseguentemente va dichiarata cessata la materia del
contendere.
4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione
integrale delle spese processuali.
5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto

Ric. 2014 n. 24808 sez. ML – ud. 11-02-2016
-3-

la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e

dall’art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione lempolis ai
procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio
2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla
stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della
definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n.
10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

P. Q .M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le
spese del presente giudizio.
.1i sensi dell’art. 13 comma 1 qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cornma 1 bis., dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2016

ìi Funziotiú

,

Unite, scnt. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA