Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6800 del 07/04/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6800 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
sul ricorso 24808-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585), – società con socio unico in persona dell’Anuninistratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore, ekttivamente domiciliata in ROM., VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI PIOR_ILLO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
IATTANZI ROBERTO
TRRT741323H501 13) , elettivamente
domiciliato in RONLA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO RIZZO, che Io rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controticoiTente –
Data pubblicazione: 07/04/2016
avverso la sentenza n. 8231/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/10/2013„ depositata il 1 5 / 10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /2/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERI N A
MA ROTTA
COMMUM!
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2
–
Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
3 – Conseguentemente va dichiarata cessata la materia del
contendere.
4 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione
integrale delle spese processuali.
5 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
Ric. 2014 n. 24808 sez. ML – ud. 11-02-2016
-3-
la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
dall’art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione lempolis ai
procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al 30 gennaio
2013, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla
stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della
definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n.
10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.
P. Q .M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le
spese del presente giudizio.
.1i sensi dell’art. 13 comma 1 qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cornma 1 bis., dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2016
ìi Funziotiú
,
Unite, scnt. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento