Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 680 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. un., 19/01/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 19/01/2010), n.680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

M.M.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Mondragone 10, presso l’avv. Paola Mastrangeli, rappresentata e

difesa per mandato in atti dagli avv. BERNARDINI Leonardo e Patrizia

Mesoni;

– ricorrente –

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, elettivamente domiciliata

in Roma, Lungotevere Flaminio 46, pal. 4^, sc. B, presso lo studio

del dott. Gian Marco Grez, rappresentata e difesa per mandato in atti

dagli avv. CARULLO Antonio e Massimo Mambelli;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/1/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per la dichiarazione

d’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 3/4/2000, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì ha concesso in godimento a M.M.E. i locali ad uso somministrazione alimenti e bevande siti all’interno delle strutture ospedaliere (OMISSIS);

che deducendo l’inadempimento della M. alle obbligazioni assunte, la AUSL ha revocato la concesssione ed iniziato davanti al Tribunale di Forlì due giudizi di cui il primo, rubricato al NRG 3867/2006, per la risoluzione del contratto, il rilascio dei beni immobili ed il pagamento dei canoni scaduti ed il secondo, rubricato al NRG 3740/2007, per la restituzione dei locali;

che la M. ha dal canto suo impugnato la revoca davanti al TAR dell’Emilia Romagna, presentando istanza ex art. 41 c.p.c., per la dichiarazione del difetto di giurisdizione dell’AGO sulle cause pendenti davanti al Tribunale di Forlì;

che la AUSL ha depositato controricorso con il quale ha eccepito l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità del ricorso perchè diretto ad ottenere, con unico atto, la regolamentazione della giurisdizione in due controversie fra loro diverse per petitum e causa petendi;

che l’eccezione è fondata, essendo la giurisprudenza da tempo consolidatasi nel senso che il regolamento di giurisdizione proposto con unico atto in relazione a più procedimenti distinti va dichiarato inammissibile a meno che i vari giudizi non ne integrino, in realtà, uno solo perchè assolutamente identici per soggetti, oggetto e causa petendi (v., fra le altre, C. Cass. SU 2003/1125, 2004/10183 e 2006/2879);

che nel caso di specie si discute, al contrario, di due processi non completamente uguali, perchè mentre il secondo concerne soltanto il rilascio dei locali che la M. ha continuato a detenere malgrado lei revoca della concessione, il primo riguarda invece (unicamente) il pagamento dei canoni scaduti, avendo la AUSL fin da prima della presentazione dell’istanza di regolamento, abbandonato le ulteriori domande inizialmente proposte per la risoluzione del rapporto e la restituzione dei beni (v. verbale dell’udienza tenutasi l’8/1/2008); che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso per regolamento proposto dalla M., con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna M.M.E. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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