Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 680 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 680 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 314-2013 proposto da:
TOURIST SERVICE SRL 0262140540 in persona dell’amministratore
unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato
CANNATA MARIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
FINECO LEASING SPA in persona del Direttore Generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAPOLEONE III n. 28,
presso lo studio dell’avvocato SARRA ROBERTO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GORIO ROBERTO, giusta delega a
margine della memoria di costituzione;

8769
;g.

Data pubblicazione: 15/01/2014

contro
MUGNAI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PREMUDA 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
CHIARELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSTINI
ALESSANDRO, giusta procura ad litem che viene allegata alla

– resistente nonché contro
FALLIMENTO IMUS – INDUSTRIA MOLITORIA UMBRA
SPOLETO SRL FALL. N. 223/2011 TRIBUNALE DI ROMA;

– intimato avverso la sentenza n. 22780/2012 del TRIBUNALE di ROMA del
16.11.2012, depositata il 23/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella cameya di consiglio del
07 /11 /2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2013 n. 00314 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

memoria difensiva;

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 22780 in data 23.11.2012 il Tribunale di Roma — decidendo
nella causa promossa dalla IMUS s.r.l. nei confronti della Fineco Leasing s.p.a. e di
Francesco Mugnai e riassunta, a seguito dell’interruzione per fallimento dell’attrice,
dall’interveniente Tourist Service s.r.l. nei confronti del Fallimento dell’IMUS
della Fineco Leasing s.p.a. e di Francesco Mugnai — ha dichiarato estinto ex art.

il giudizio introdotto dalla IMUS s.r.l. nei confronti della Fineco Leasing s.p.a., di
Francesco Mugnai, con l’intervento adesivo dipendente della Tourist Service s.r.1 ;
ha respinto le eccezioni di inammissibilità e tardività dell’intervento adesivo
autonomo spiegato da Tourist Service s.r.1., nonché l’eccezione di incompetenza
territoriale; ha rigettato le domande proposte in via principale e autonoma dalla
Tourist Service s.r.l. relative all’accertamento dell’intervenuta cessione dalla IMUS
s.r.l. alla stessa Tourist Service s.r.l. del contratto di leasing stipulato tra la Fineco
s.p.a. e la IMUS s.r.1., all’opponibilità di tale cessione sia alla IMUS che alla Fineco
s.p.a. e all’accertamento della responsabilità precontrattuale della Fineco Leasing
s.p.a. con conseguente condanna al risarcimento del danno; ha invece accolto 12.
domande riconvenzionali proposte dalla Fineco Leasing s.p.a. e condannato la
Tourist Service s.r.l. al rilascio dell’immobile sito in Spoleto, già oggetto del
contratto di leasing stipulato con la IMUS s.r.1.; ha condannato la Tourist Service
s.r.l. al pagamento in favore, della Fineco Leasign della somma di € 140.250,00 a
titolo di indennità per l’occupazione del suddetto immobile dal 15.12.2011 alla
data della sentenza; regolando le spese tra le parti.
Avverso detta sentenza ha proposto regolamento facoltativo di competenza la
Tourist Service s.r.l. chiedendo che venga dichiarata l’incompetenza del Tribunale
di Roma in favore del Tribunale di Brescia.
Hanno depositato memorie ex art. 47 u.c. cod. proc. civ. sia la Fineco Leasing
s.p.a. sia Francesco Mugnai, deducendo l’inammissibilità del ricorso per
regolamento.

3

307 cod. proc. civ. per mancata tempestiva riassunzione a seguito di interruzione,

Il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per regolamento.
Parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
Motivi della decisione
1. Come evidenziato dal P.G. la parte istante per il regolamento di competenza
è carente di interesse, per difetto del requisito di soccombenza sulla questione

il giudizio venne instaurato dall’IMUS s.r.l. innanzi al Tribunale di Roma e
l’eccezione di incompetenza per territorio in favore del foro di Brescia venne
formulata dalla convenuta Fineco Leasing s.p.a.;
la Tourist Service intervenne nello stesso giudizio, proponendo nella qualità di
interveniente autonoma, domande sia nei confronti della originaria attrice che della
convenuta e (in subordine, nella qualità di interveniente adesiva dipendente)
chiedendo l’accoglimento della domanda proposta dall’IMUS s.r.1.;
in sede di precisazione delle conclusioni – come risulta dallo stesso ricorso per
regolamento (pag. 6) e come precisato in sentenza (pag. 12) — l’eccezione di
incompetenza per territorio proposta dalla Fineco Leasing s.p.a. venne ribadita
anche nei confronti della interveniente;
dal canto suo la Touring Service s.r.l. contestò siffatta eccezione, chiedendone
il rigetto (cfr. pag. 6 del ricorso).
1.1. Ciò premesso, deve escludersi che la parte intervenuta volontariamente nel
giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma (evidentemente accettandone la
competenza) possa dolersi del mancato accoglimento dell’eccezione di
incompetenza per territorio (derogabile) proposta dalla convenuta e impugnare
per incompetenza la pronuncia, pur ad essa sfavorevole nel merito, del giudice da
essa stessa adito, non sussistendo l’interesse ad impugnare la sentenza, per la non
configurabilità di una soccombenza in punto di competenza (cfr. per un’ipotesi
similare, in cui era l’attore a impugnare per incompetenza la sentenza a lui
sfavorevole: Cass. 27 settembre 2002, n. 14006).

stessa. Invero:

Invero il regolamento di competenza, costituendo un mezzo di impugnazione,
presuppone l’interesse ad agire, che si identifica con la soccombenza statuita con la
decisione sulla stessa questione di incompetenza.
2. Le considerazioni che precedono non possono ritenersi superate dalla
circostanza, sottolineata da parte ricorrente nella memoria di replica, che, nella
specie, l’eccezione di incompetenza per territorio venne sollevata dalla Fineco

ciò che rileva in questa sede è che l'(unica) eccezione di incompetenza per
territorio non venne sollevata dall’interveniente-odierna ricorrente (che, anzi, si
oppose al suo accoglimento). In particolare l’interveniente non può dolersi che
l’eccezione sia stata ritenuta infondata rispetto alle domande da essa stessa
formulate in via autonoma, atteso che è la stessa parte ad avere “scelto” il foro di
Roma ; proponendo autonomo intervento nel giudizio incardinato dall’IMUS
innanzi a quel Foro.
2.1. In disparte si rileva l’assoluta inconferenza delle deduzioni di parte
ricorrente in ordine alla pendenza di altro giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto.
Si tratta di evenienza del tutto estranea alla questione di incompetenza sollevata
dall’originario convenuta sul presupposto dell’operatività del foro convenzionale
di Brescia; peraltro — anche a superare l’erroneo riferimento all’art. 274 cod. proc.
civ., stigmatizzato dalla decisione impugnata e a ritenere che la pendenza del
giudizio innanzi al Tribunale di Spoleto fosse fatta valere dall’odierna ricorrente ai
sensi dell’art. 40 cod. proc. civ. — la deduzione sarebbe stata, comunque, tardiva (ai
sensi del comma 2 dell’art. 40 cit.) ) siccome svolta solo in conclusionale.
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del regolamento, liquidate come in dispositivo alla stregua dei
parametri di cui al D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza.
P . Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di

Leasing s.p.a. con riferimento alle domande originarie svolte dall’IMUS, giacchè

ognuna delle due parti resistenti in € 4.700,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre
accessori come per legge.

Roma 7 novembre 2013

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