Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 680 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 13/01/2011), n.680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAMINIA 330, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI

IGNAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PONZIO PAOLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI STREVI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2009 del TRIBUNALE di ACQUI TERME del

27/03/09, depositata il 31/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

8/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.

PREMESSO:

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validita’ della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;

OSSERVA:

il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:

1A mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3). La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessita’ ai fini della validita’ del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullita’, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassativita’ delle nullita’ degli atti, non e’ censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorieta’ dell’informazione in questione; sicche’ quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validita’, ne’ puo’ invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilita’ al riguardo della condizione in questione.

2A e 3A motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).

Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalita’ perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perche’ l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in, la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocita’, il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimita’ della pretesa sanzionatoria.

I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti. Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.

Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, ne’ formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformita’, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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