Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 680 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27575/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATILMO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA MERLINO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4404/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/04/2015, depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania parzialmente accoglieva l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza n. 1536/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria IVA ed altro. La CFR osservava in particolare che l’unico motivo di gravame accoglibile fosse quello relativo alla mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e perciò affermava la conseguente nullità della successiva iscrizione ipotecaria, disponendone la cancellazione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un unico motivo.

L’intimato non si è costituito.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, rilevando che la sentenza impugnata è caduta in contraddizione con se stessa affermando un principio, quello della necessità della previa notifica di un avviso di iscrizione ipotecaria prima della iscrizione stessa, non applicabile al caso di specie, che riguardava appunto proprio l’impugnazione di detto avviso.

La censura è infondata.

Va rilevato che è la stessa opponente che nelle premesse del ricorso da atto che la CTR ha annullato l’iscrizione ipotecaria affermando l’omessa notifica dell’avviso di iscrizione, peraltro in conformità al principio che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia” (Sez. 6-5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511).

Nel formulare poi il motivo di censura alla sentenza stessa la ricorrente per così dire “si dimentica” di tale premessa e dunque non ne coglie nè critica la ratio decidendi.

Risulta perciò evidente l’inammissibilità del mezzo in quanto aspecifico ossia non correlato alla pronuncia impugnata.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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