Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 68 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 28/09/2016, dep.04/01/2017),  n. 68

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22128-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M. C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BERTOLONI 7.1, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

RAPONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TERESA NOTARO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);;

– intimato –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in calce alla

copia notificata del controricorso e ricorso incidentale;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 53/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/02/2011 R.G.N. 338/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona ael Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/1 – 16/2/2011 la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Patti che aveva riconosciuto a C.M. il diritto a percepire dal dicembre del 2005 la pensione d’invalidità, dopo aver rilevato che era infondato il motivo di gravame riflettente la dedotta insussistenza del requisito reddituale, dovendosi aver riguardo a quello personale dell’assistita che, nella fattispecie, era inferiore al limite annualmente fissato per l’accesso alla suddetta prestazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Resiste con controricorso la C., la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Rimane solo intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che l’eccezione preliminare con la quale la C. ha dedotto l’inammissibilità del ricorso principale per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, essendo decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, è infondata, trovando ancora applicazione “ratione temporis” il precedente termine di un anno per la proposizione dell’impugnazione, dal momento che il ricorso di primo grado fu proposto in data 7.2.2006.

Invero, si è statuito (Cass. sez. 2^, n. 6007 del 17.4.2012) che “in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.” (in senso conf. v. Cass. sez. 1, n. 17060 del 5.10.2012).

2. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Inps deduce la violazione ed errata applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114 e della L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 – septies, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In pratica, l’Inps sostiene che la decisione della Corte di merito non è condivisibile in quanto, esaminando il quadro normativo che ha regolamentato negli anni la pensione di inabilità, appare evidente che ai fini dell’attribuzione di tale prestazione assume rilievo non solo il reddito personale dell’invalido, ma anche quello eventuale del coniuge.

3. Col controricorso la C., nell’opporsi all’accoglimento del ricorso principale, evidenzia, tra l’altro, che già in primo grado aveva documentato il proprio stato di nubile ed il fatto che viveva da sola con un reddito che non superava il limite per il riconoscimento della pensione di inabilità.

4. Nel contempo, col primo motivo del ricorso incidentale, C.M. lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, facendo osservare che la Corte territoriale ha omesso di statuire in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Patti n. 1458/08, eccezione che era stata sollevata preliminarmente con la memoria difensiva. Al riguardo si fa notare che era stato già eccepito che la sentenza di primo grado era stata notificata il 16/12/2008 all’Inps presso il suo procuratore costituito, mentre il ricorso in appello di quest’ultimo era stato depositato solo il 2/3/2009, in violazione del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..

5. Col secondo motivo del ricorso incidentale è lamentata l’omessa condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio, nonchè l’omessa pronuncia sulla circostanza per la quale era inapplicabile alla C., di stato civile nubile, il principio del cumulo del reddito.

6. Osserva la Corte che si impone la trattazione immediata del primo motivo del ricorso incidentale in quanto lo stesso investe la questione preliminare della tardività dell’appello dell’Inps, eccezione, questa, avente carattere dirimente ove ritenuta fondata, rispetto alla quale la C. deduce il vizio di omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado ai quali fu ritualmente proposta con la memoria difensiva.

7. Il motivo è fondato.

Invero, si è già affermato che in tema di impugnazioni civili, la inammissibilità per decorso del termine, non è, a differenza della nullità, suscettibile di essere sanata dalla costituzione dell’appellato, trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (v. in tal senso Cass. sez. 1, n. 11227 del 18.7.2003 e Cass. sez. lav. n. 2203 del 16.3.1996).

Inoltre, si è precisato che in tali casi la inammissibilità dell’appello per decorso del termine, ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d’ufficio dalla Corte di cassazione tanto nel caso di violazione del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., quanto nell’ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 325 del codice di rito (v. al riguardo Cass. sez. 3, n. 14591 del 22.6.2007).

Ne deriva che nel caso di specie ha ragione la ricorrente in via incidentale a dolersi del fatto che la Corte d’appello non ha affrontato in alcun modo l’eccezione di tardività dell’impugnazione, conseguente al deposito, in data 2/3/2009, del relativo atto da parte dell’ente previdenziale oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., per la proposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado, notificata il 16/2/2008 allo stesso istituto presso il suo procuratore costituito in giudizio.

8. Pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale e, data la natura dirimente dello stesso, rimane assorbita la disamina del secondo motivo del ricorso incidentale, così come quella del ricorso principale dell’Inps che ha investito solo una questione di merito della vicenda processuale.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1458/2008 del 2.10.2008.

Le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Inps e vanno liquidate come da dispositivo, con loro attribuzione all’avv. Teresa Notaro, dichiaratasi antistaria.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è rimasto solo intimato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo dl ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale ed il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello, condannando l’Inps al pagamento delle spese d’appello nella misura di Euro 1600,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 1600,00, di cui Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Attribuisce le predette somme al difensore antistatario avv. Teresa Notaro. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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