Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6799 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
F.M.G.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sez. 4, n. 42, depositata il 4.6.2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca; constatata la regolarità delle comunicazioni di
cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la contribuente, medico di base, presentò istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;
– che il giudice di appello, in particolare, rilevò che, dalla documentazione acquisita emergeva che la contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e con apporto minimo di beni strumentali, desumibile dalla documentazione versata in atti, tale da non giustificare la pretesa dell’Ufficio;
rilevato:
– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi;
– che la contribuente non si è costituita;
osservato:
– che l’Agenzia deduce vizio di motivazione, in rapporto alla seguente “sintesi” ex art. 366 bis c.p.c: “… la Commissione di secondo grado non ha motivato la decisione impugnata con riferimento alla natura dell’attività di medico di base, omettendo ogni valutazione sull’incidenza che la dotazione di uno studio professionale, prevista per legge dal D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 e che il contribuente afferma di utilizzare in locazione (tanto che ne detrae dalla dichiarazione dei redditi la spesa, compilando la voce relativa alle quote di ammortamento), ha sull’attività lavorativa del contribuente, che lo rende ex se , in base alla natura dell’attività svolta quale medico di base, soggetto passivo Irap”;
considerato:
– che il ricorso è infondato;
– che, in disparte il rilievo che la “sintesi” proposta sembra lasciare trasparire un vizio di motivazione in diritto (di per sè non rilevante: cfr. Cass. 16640/05, 11883/03), deve invero, osservarsi che in relazione alla deduzione della disponibilità dell’ambulatorio (peraltro coessenziale all’esercizio anche non autonomamente organizzato della professione, se rispondente a standard minimali) – il ricorso dell’Agenzia introduce una censura nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, giacchè non risponde al criterio, secondo il quale, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, altresì, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, (cfr., tra le altre, Cass. 12088/06, 2270/06, 14741/05, 14599/05, 6542/04);
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 330 bis c.p.c.;
che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011