Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6799 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 45, presso lo studio dell’avvocato BOSCHI ETTORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAVARRA TOMMASO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EURO IMMOBILIARE VALENTINI DI ADRIANO VALENTINI & C. SAS, in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso lo studio dell’avvocato MECHELLI

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELONI FERNANDO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2009 del TRIBUNALE DI TERAMO, SEZIONE

DISTACCATA DI GIULIANOVA, depositata il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Ioppoli Cesare, (delega Avvocato Navarra Torcinaso),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Mechelli Giovanni, (delega Avvocato Angeloni

Fernando), difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Teramo – sezione distaccata di Giulianova il 7.1.2009 ed in pari data depositata in materia di contratto di mediazione.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal decreto citato, art. 6 – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie, l’unico motivo, che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, si conclude con un quesito generico, la cui formulazione non assolve al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie concreta, e che non può essere integrato dalla illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione del quesito.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono state ascoltate in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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