Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6799 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16332-2016 proposto da:

SOC. COOP. VIVA CITTA’ – ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresentà e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO

SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Cooperativa VIVA CITTA’ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 602/15 depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 12.10.2015;

alla notifica del ricorso – effettuata il 12.4.2016 – non ha fatto seguito il deposito degli atti previsti dall’artt. 369 c.p.c., come da certificato “negativo” della Cancelleria in data 11.7.2016, e l’iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla controricorrente Agenzia del Demanio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la controricorrente aveva facoltà di richiedere l’iscrizione a ruolo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 21969/2008, Cass. n. 29297/2011, Cass. n. 3193/2016), avendo interesse ad evitare che il ricorrente potesse riproporlo (ove non fosse ancora trascorso il termine per l’impugnazione) e a recuperare le spese;

ciò premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile, ex art. 369 c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 6280/2015).

PQM

la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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