Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6799 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16332-2016 proposto da:
SOC. COOP. VIVA CITTA’ – ricorrente che non ha depositato il ricorso
entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresentà e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 602/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Cooperativa VIVA CITTA’ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 602/15 depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 12.10.2015;
alla notifica del ricorso – effettuata il 12.4.2016 – non ha fatto seguito il deposito degli atti previsti dall’artt. 369 c.p.c., come da certificato “negativo” della Cancelleria in data 11.7.2016, e l’iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla controricorrente Agenzia del Demanio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la controricorrente aveva facoltà di richiedere l’iscrizione a ruolo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 21969/2008, Cass. n. 29297/2011, Cass. n. 3193/2016), avendo interesse ad evitare che il ricorrente potesse riproporlo (ove non fosse ancora trascorso il termine per l’impugnazione) e a recuperare le spese;
ciò premesso, il ricorso va dichiarato improcedibile, ex art. 369 c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 6280/2015).
PQM
la Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017