Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6799 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 11/03/2020), n.6799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 14194 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Temmler Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore Carlo De Bacco, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Vincenzo Liso,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Riccardo

Lombardi in Roma alla Via Francesco Crispi n. 36;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 5276/07/2015, depositata il 9 dicembre

2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 aprile 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 5276/07/2015, depositata il 9 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Temmler Italia s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 5741/21/2014, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società contro il provvedimento di diniego di rimborso delle accise sugli oli lubrificanti relative agli anni di imposta 2010-2011;

– la CTR, per quanto di interesse, in accoglimento dell’eccezione svolta sul punto dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato: 1) che nella procura a margine dell’atto di appello il sottoscrittore era stato genericamente indicato come amministratore, e che il suo nome, che non compariva neppure nell’intestazione dell’atto, sembrava essere quello di tale “(OMISSIS)”, non corrispondente al legale rappresentante di Temmler, individuato nella persona di E.F.P.; 2) che, nei casi in cui il sottoscrittore della procura non risulti indicato come legale rappresentante o come titolare di una carica implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura stessa e l’inammissibilità dell’atto a cui essa accede, giacchè, non essendo noto in quale veste la procura sia stata conferita, l’effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi dell’ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neppure dalla consultazione del Registro delle Imprese; 3) che l’appellante non aveva prodotto alcun documento dimostrativo dell’identità del soggetto sottoscrittore nè del potere rappresentativo a questi concesso;

– avverso la sentenza Temmler Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste, con “atto di costituzione”, l’Agenzia delle dogane al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va rilevato che l’Agenzia delle entrate ha resistito con “atto di costituzione”, non notificato, chiedendo di essere ammessa a partecipare alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.;

– va al riguardo ricordato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso ed il controricorrente, pure in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass. n. 25735 del 2014): principio affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, ma che deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dal D.L. 31 agosto 2016 n. 168 conv. in L. 25 ottobre 2016 n. 197 (Cass. n. 26974 del 2017; n. 30372 del 2018);

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 83 c.p.c. per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di procura: a) essendo D.B.C., firmatario della procura a margine dell’atto, suo amministratore e legale rappresentante all’epoca della proposizione del ricorso, come si evinceva dalla visura camerale e dagli atti societari, tanto più che la qualifica di “amministratore” di D.B. era riportata nella medesima procura, con conseguente agevole identificabilità della qualifica del firmatario; b) essendo comunque valido ed efficace il mandato ad litem conferito, a marginè del ricorso di primo grado, al medesimo difensore “per ogni fase del giudizio”; c) essendo palese, stante la proposizione di due gradi di giudizio, il suo interesse al ricorso e la volontà di conferire mandato;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per avere la CTR- a fronte di un rilevato vizio di procura – omesso di assegnare alle parti, in ossequio all’art. 182 c.p.c., comma 2, – un termine perentorio per la costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, con conseguente ratifica ex tunc della condotta difensiva del faisus procurator;

– i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

– la CTR, nella non chiara esposizione delle ragioni che sorreggono la pronuncia di inammissibilità del gravame, sembra aver confuso i due distinti piani rispetto ai quali andava verificata la sussistenza del potere rappresentativo del sottoscrittore, ovvero quello inerente alla prova che questi rivesta una carica che gli conferisce tale potere e quello inerente alla sua identificazione con la persona fisica effettiva titolare di detta carica;

– sotto il primo profilo va rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, quando la fonte del potere rappresentativo della persona giuridica derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, di provare l’irregolarità dell’atto di conferimento (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 20596/07);

– nella specie, come accertato dalla stessa CTR, la procura alle liti rilasciata a margine dell’atto d’appello è stata sottoscritta da persona qualificatasi come amministratore di Temmler s.r.l. e dunque come titolare di una carica, derivante da atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, che, ai sensi dell’art. 2475 bis c.c., comma 1, implica la rappresentanza generale della società;

– ne consegue che, qualora l’Agenzia delle Entrate si fosse limitata a contestare che il firmatario della procura era amministratore di Temmler, la conclusione del giudice d’appello secondo cui spettava alla contribuente di provare che questi fosse effettivamente il suo legale rappresentante risulterebbe palesemente errata;

– qualora, invece, l’Agenzia avesse eccepito la nullità della procura in ragione dell’impossibilità di identificare la persona fisica che l’aveva conferita in nome e per conto di Temmler, stante l’illeggibilità della firma da questi apposta e l’omessa indicazione del suo nominativo nel mandato o nell’intestazione dell’atto, il giudice non avrebbe potuto dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso, ma avrebbe dovuto dapprima invitare la parte a regolarizzare la situazione e, solo in caso di inottemperanza, emettere la pronuncia in rito, atteso che, già prima che il D.Lgs. n. 156 del 2015 novellasse il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, introducendo, al comma 10, una disposizione che prevede espressamente l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. al processo tributario, questa Corte era già pervenuta a tale convincimento in virtù dei principi generali e dell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189/2000, al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12. comma 5, e art. 18, commi 3 e 4 (Cass. n. 15029/014, 21459/09);

– all’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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