Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6799 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6799 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 19022-2013 proposto da:
GIANNINI ROCCO (GNNRCC6.3S28B180D), elettivainente
domiciliato in ROMA.. CORSO

vrrroluo EMANUELE II 18,

presso lo studio GREZ E ASSOCIATI S.R.L., rappresentato e difeso
dall’avvocato SANDRO NIARCO STEFANELLI giusta procura a
margine dcl ricorso;

– ricorrente contro

s-rp (SOCIETÀ’ TRASPORTI PUBBLICI) S.P.A., in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DFLIA LIBERTÀ’ 20-13, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CAT.ALDO MOTTA giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 07/04/2016

- controricon-ente –

avverso la sentenza a 283/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 21/1/2013, depositata il 30/1/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/2/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA

udito l’Avvocato SANDRO MARCO SIEFANELLI difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato CATALDO MOTA difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso ed in subordine la trattazione in
Pubblica Udienza.
– Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
<>,
2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis cod, prue. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.

Rie. 2013 n. 19022 sez. ML – ud. 11-02-2016
-7-

termini sopra specificati. Ed infatti la ricerca di un nuovo lavoro è

4 – Conseguentemente vanno accolti il primo ed il secondo motivo
di ricorso (con assorbimento del terzo); la sentenza impugnata va
cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce in diversa
C( mposizione.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso (con
assorbimento del terzo); cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, Pii febbraio 2016

r

P. Q .M.

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