Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6798 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6798
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9416-2016 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI
RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARILENA PODDI e LEONARDO
CONVERTINI;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI 9,
presso lo studio dell’avvocato DANIELE CICERO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONELLA MARCHETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 773/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
confermando la decisione di primo grado, la Corte di Appello ha rigettato l’opposizione proposta dal P. avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla C. sulla base di decreto di omologa della separazione consensuale: ha affermato la Corte che non erano emersi “elementi idonei a ritenere che il preesistente nucleo familiare si fosse ricostituito nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso per cassazione del P. – articolato in due motivi che deducono l’omesso esame di un fatto decisivo (il primo) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (il secondo) – è inammissibile;
infatti, entrambi motivi sono volti a sollecitare una rivisitazione del merito, proponendo la valorizzazione di dichiarazioni testimoniali o di altre circostanze (quali l’assoluzione del ricorrente in sede penale) funzionali ad una diversa valutazione dei fatti, senza individuare elementi effettivamente decisivi trascurati dalla Corte e capaci di scalfire la ratio sottesa alla decisione che, a fronte del dato della ripresa della frequentazione/coabitazione fra i coniugi, ha tuttavia escluso che il rapporto di coniugio si fosse ricostituito nella pienezza dei suoi aspetti materiali e spirituali;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso esente dal versamento del contributo unificato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.650,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017