Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6798 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9416-2016 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANNI

RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARILENA PODDI e LEONARDO

CONVERTINI;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMOZZI 9,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE CICERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONELLA MARCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO

SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

confermando la decisione di primo grado, la Corte di Appello ha rigettato l’opposizione proposta dal P. avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla C. sulla base di decreto di omologa della separazione consensuale: ha affermato la Corte che non erano emersi “elementi idonei a ritenere che il preesistente nucleo familiare si fosse ricostituito nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali, sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso per cassazione del P. – articolato in due motivi che deducono l’omesso esame di un fatto decisivo (il primo) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (il secondo) – è inammissibile;

infatti, entrambi motivi sono volti a sollecitare una rivisitazione del merito, proponendo la valorizzazione di dichiarazioni testimoniali o di altre circostanze (quali l’assoluzione del ricorrente in sede penale) funzionali ad una diversa valutazione dei fatti, senza individuare elementi effettivamente decisivi trascurati dalla Corte e capaci di scalfire la ratio sottesa alla decisione che, a fronte del dato della ripresa della frequentazione/coabitazione fra i coniugi, ha tuttavia escluso che il rapporto di coniugio si fosse ricostituito nella pienezza dei suoi aspetti materiali e spirituali;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso esente dal versamento del contributo unificato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.650,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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