Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6798 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12946-2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARULLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3883/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per

l’accoglimento di ragione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione ICI, riguardante i periodi di imposta dal 2004 al 2007, emesso dal Comune di Zibido San Giacomo con riferimento ad una area inserita nel P.R.G. e qualificata come “Zona 2 industriale – artigianale di espansione”, evidenziando molteplici profili di illegittimità sia sotto l’aspetto formale che dal punto di vista della valutazione del terreno, atteso che lo stesso veniva utilizzato come campo agricolo per la coltivazione del riso, di fatto non edificabile per atti preclusivi posti in essere dal Comune all’esercizio dello ius aedificandi, e per l’incidenza di illegittimi gravami realizzati sull’area per il rilascio a soggetti terzi del permesso a costruire, e per gli oneri di urbanizzazione calcolati dal Comune con riferimento al periodo compreso tra il 2004 ed il 2007. L’adita Commissione, con sentenza n. 425 del 2013, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente, rideterminando il valore dell’area edificabile, oggetto di contestazione, in Euro 703.298,00 su cui doveva essere calcolata la relativa imposta. Il contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 5880 del 2014. N.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi, illustrati con memorie. Il Comune di Zibido San Giacomo non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, della L. 27 luglio 2000, n. 212, del D.Lgs. n. 32 del 2001 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa pronuncia su un’eccezione decisiva ai fini della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, illogica ed incoerente motivazione per erronea interpretazione dei fatti e dei documenti di causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. I giudici di appello, in modo affrettato e superficiale, senza tenere conto dell’ampia esposizione dei fatti, della copiosa documentazione prodotta e dei motivi a supporto delle domande esposte con il ricorso di primo grado, avrebbero ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento, anche se l’accertamento si fonderebbe per relationem su un atto amministrativo nemmeno citato direttamente. Solo nel corso del giudizio si sarebbe appreso dal Comune dell’esistenza di una delibera della giunta comunale del 2001, che avrebbe indicato i valori massimi dei terreni, utili per l’accertamento dell’ICI, ma tale delibera non sarebbe stata prodotta in giudizio, tanto che neppure la Commissione Provinciale ne aveva potuto fare menzione nella sentenza oggetto di gravame. Il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’errore commesso dal giudice di prime cure, in ordine al fatto che il Comune aveva macroscopicamente violato il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, e dell’art. 5, comma 5, ossia delle norme che impongono di effettuare la valutazione della base imponibile secondo criteri obiettivi e di motivare gli avvisi di liquidazione e di accertamento in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa, illogica ed incoerente motivazione per erronea interpretazione dei fatti e dei documenti di causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, avrebbe apoditticamente ritenuto congruo il valore dell’area per l’anno 2004, pari ad Euro 703.298,00. Il ricorrente deduce che nè la Commissione Tributaria Provinciale, nè l’avviso di accertamento impugnato, contengono una valutazione o una argomentazione in ordine al valore delle aree del P.R.G., con la conseguenza che i valori indicati si devono considerare del tutto arbitrari e, comunque, non assistiti da nessuna spiegazione al riguardo. Il giudice di appello, inoltre, avrebbe dovuto rilevare il grave errore commesso dalla Commissione Provinciale nel non considerare che l’operazione di accertamento svolta dal Comune era altrettanto illegittima, in quanto la stima indicata nella tabella era manifesta illogica ed irrazionale, perchè fondata su un concetto astratto (il presunto dettame catastale delle opere), trascurando completamente di considerare la realtà, secondo la quale si trattava di stimare aree e fabbricati. Il contribuente lamenta che la valutazione degli immobili ai fini ICI ed IMU secondo il metodo di stima sul valore di trasformazione, altrimenti detta stima analitico ricostruttiva, dovrebbe ritenersi illegittima, in quanto incompatibile con l’indicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e, comunque, inidonea a determinare correttamente il valore venale in comune commercio dei beni.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa, illogica ed incoerente motivazione per erronea interpretazione per omessa valutazione dell’incongruità dell’accertamento per assenza e contraddittorietà della motivazione in merito alla valutazione della base imponibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente precisa che, con riferimento al valore venale del terreno, i rilievi del giudice di appello sarebbero privi di motivazione. L’errore di valutazione compiuto dalla Commissione Regionale sarebbe il medesimo di quello del giudice di primo grado, avendo entrambi gravemente omesso di valutare che comunque l’accertamento tributario per omessa/infedele dichiarazione operato dal Comune di Zibido San Giacomo sarebbe assolutamente illegittimo perchè l’area non potrebbe essere considerata area fabbricabile, ciò in quanto l’ente comunale, da quindici anni, avrebbe precluso e negato lo ius aedificandi, e consentito il deturpamento e conseguente perdita di valore del terreno attraverso il rilascio ad altri soggetti di permessi di costruire per la realizzazione di interventi illegittimi (condutture fognarie, elettrodotti e tubazioni per la rete telefonica sotto la risaia, centrale di sollevamento, deviazione della strada campestre). Il valore dell’area, pertanto, potrebbe essere qualificata solo come area agricola, in relazione alla quale, infatti, è stata corrisposta l’ICI. L’edificazione diretta non sarebbe stata resa possibile a causa della decisione dell’Amministrazione, sottoposta ad impugnazione innanzi al TAR della Lombardia, di sottoporre l’intera edificazione a piano di lottizzazione.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa pronuncia su di un’eccezione decisiva ai fini della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. 0messa, illogica ed incoerente motivazione ed erronea interpretazione per omessa valutazione dei fatti, delle circostanze e dei documenti prodotti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. I giudici di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva asserito, senza alcuna giustificazione, che non si poteva tenere conto della esistenza di un impianto fognario abusivo “poichè la sentenza del TAR della Lombardia, favorevole al contribuente, ha disposto la rimozione dell’impianto abusivo e, pertanto, il valore dell’area edificabile non viene diminuito dall’esistenza dell’impianto medesimo”. Il ricorrente deduce, invece, che dette opere, collocate così incisivamente sull’area, di fatto contribuirebbero a rendere impossibile qualsiasi costruzione congrua con la destinazione produttiva dell’area.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato, per le considerazioni che seguono.

a) E’ stato più volte affermato da questa Corte che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, a contestare efficacemente Iman” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva” (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004). Ove, pertanto, l’accertamento specifici detti estremi del rapporto sostanziale, lo stesso deve ritenersi correttamente effettuato. Ciò, pertanto, in coerenza con il carattere di “provocatio ad opponendum” riconosciuto all’avviso di accertamento e, quindi, con l’esigenza che esso consenta al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010).

In particolare, con specifico riferimento all’ICI ed in relazione alla determinazione della base imponibile, è stato precisato che: “la motivazione dell’atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generali sul valore del terreno, ma, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, così documentando l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione finanziaria nell’eventuale fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l’opportunità dell’impugnazione” (Cass. n. 25709 del 2016), “con specifico riferimento ai parametri indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5″(Cass. n. 2555 del 2019).

Ne consegue che è insufficientemente motivato l’avviso di accertamento mancante dello specifico e puntuale riferimento ai parametri vincolanti e tassativi indicati dal citato D.Lgs., art. 5 (Cass. n. 12658 del 2016; Cass. n. 2555 del 2019 cit.).

La motivazione dell’atto, laddove il Comune possa legittimamente scegliere di individuare il valore “come differenza tra il ricavo ritraibile dal bene come si configurerebbe ad edificazione avvenuta e i costi di trasformazione dell’area, comprensivi delle somme riferibili all’utile lordo del promotore immobiliare”, affermando che “il procedimento considera il valore delle aree pronte per l’edificazione” e che “la stima è stata ponderata rilevando i valori assegnati alle aree per gli atti di compravendite effettuate per la stessa tipologia di aree nel periodo oggetto del presente provvedimento” (v. pag. 13 ricorso) è tenuto a specificare il confronto tra i prezzi unitari di beni analoghi o assimilabili desunti dagli atti di compravendita e, soprattutto, riportare quali sono stati utilizzati a comparazione. Non può limitarsi, infatti, a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno a mezzo di un imprecisato rinvio ai parametri indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, senza specificare a quale presupposto concreto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, come nella specie è avvenuto.

Secondo il principio ampiamente condivisi da questa Corte, l’avviso di accertamento determina l’imponibile sul valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione. La legge determina tale imponibile in base a molteplici parametri, quali previsti dal citato D.P.R., art. 5, che per le aree fabbricabili devono avere “riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per l’eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi relativi sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratterisiche” e, per quanto attiene all’edificabilità, questa “non deve essere ipotetica ma effettiva” (Cass. n. 12658 del 2016; Cass. n. 25709 del 2016).

E ciò non risulta in alcun modo che sia stato fatto, emergendo nel dettaglio che la motivazione del provvedimento di cui qui trattasi, il cui contenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, non abbia tenuto conto dei presupposti normativamente imposti ai fini del giudizio di stima, atteso che nessun riferimento si è fatto alla concreta edificabilità dell’area, ripetutatamente contestata dal ricorrente nel corso del giudizio, o, ai fini del valore dell’immobile, alle abusive opere fognarie realizzate da terzi, oggetto anche di un contenzioso amministrativo (con esito favorevole per il contribuente), di cui si fa menzione anche nella sentenza impugnata. Nè si riporta quali atti di compravendita siano stati utilizzati a comparazione per la determinazione della stima ponderata, e quali siano state le spese di urbanizzazione necessarie in caso di effettiva edificazione ecc..

Siffatta violazione dei criteri normativi che prevedono la legittima motivazione del provvedimento impositivo adottato dall’ente locale sembra costituire sufficiente ragione di accoglimento del primo motivo di impugnazione, con conseguente assorbimento dei motivi ulteriori. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo congruamente motivato l’avviso di accertamento e, nel confermare la pronuncia di prime cure, sostenendo apoditticamente che “nell’atto impugnato vengono indicati tutti gli elementi in base ai quali il Comune ha ritenuto di rettificare il valore dichiarato dalla parte relativo al terreno edificabile posseduto”.

6. In definitiva, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legitimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e” decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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