Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6798 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6798 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 18602-2013 proposto da:
BOVINO LUISA (BVNLSU67L48A783j), elettivamente dorniciliata in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 28, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA CIRCI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI
MAZZI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro

lempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCA.RIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, VINCENZO

Data pubblicazione: 07/04/2016

TRIOLO, VINCENZO STUMPO giusta procura in calce al
controricorso;
– con troricorrente avverso) la sentenza n. 2169/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/2/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
NIARGITA;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMP(.) difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
<>.
2 – Non sono state depositate memorie ey art. 380 bis cod. proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e k

condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
4 – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
coma 1 q/tater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per

R id. 2013 n. 18602 sei ML – ud. 11-02-2016
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considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto

compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pali a

Così deciso in Roma, l’i i febbraio 2016

e

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

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