Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6797 del 20/03/2010

Cassazione civile sez. III, 20/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 20/03/2010), n.6797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.E.M. SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 139,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FIGINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSTI PIETRO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

del 3/12/08, depositata il 31/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ impugnata, con ricorso per cassazione, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 3.12.2008 e depositata il 31.12.2008 18.1.2008 in materia di contratto di assicurazione.

Il ricorso per Cassazione è improcedibile.

La sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione è stata notificata il 24.3.2009, così come afferma la ricorrente nello stesso ricorso.

Ma la ricorrente non risulta avere rispettato il disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – che prevede che sia onere del ricorrente – al fine di evitare la sanzione di improcedibilità del ricorso proposto – depositare, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.

La previsione è,infatti, funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (S.U. ord. 16.4.2009 n. 9005).

Le Sezioni Unite con l’ordinanza richiamata, nell’enunciare il principio di diritto esposto, hanno affermato che nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente – come nella specie – od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito, da parte sua, di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

Viceversa, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata (con la relata) entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

In mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.

Ed è questa ultima ipotesi quella che si è verificata con riferimento al caso in esame.

La ricorrente ha dichiarato che la sentenza gli era stata notificata il 24.3.2009, ma non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; nè un tale adempimento – pur nella sua irrilevanza – risulta essere stato posto in essere dalla resistente.

Infatti, in quest’ultimo caso anche l’eventuale adempimento, ad opera della parte che non vi era onerata, non vale – per le ragioni esposte – a superare la sanzione di improcedibilità del ricorso, posto che non risulta in atti che l’attuale ricorrente abbia, nei termini prescritti, depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ma soltanto una copia autentica della stessa senza relata.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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