Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6797 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/03/2020), n.6797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9339-2015 proposto da:

B.G.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA

LOBUONO TAJANI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LEONE

DE RENZIS SONNINO, LAURA CASTALDI giusta delega margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SERAVEZA in persona d Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA ALTADONNA giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1876/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASTALDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ALTADONNA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G.S.M. impugnava tre avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 per omessa dichiarazione ICI relativa ad un fabbricato di categoria catastale D08, censito in Catasto Terreni del Comune di Seravezza, Foglio (OMISSIS), Mappale (OMISSIS), adibito a servizio igienico di un’attività di campeggio, svolta da Ba.Mi., locatario del terreno su cui insisteva l’immobile sin da 1996. Il contribuente deduceva di avere appreso dell’esistenza dell’immobile, realizzato abusivamente dal locatario, solo dopo il rilascio forzoso del terreni ed, in particolare, al momento della ricezione di due avvisi di accertamento per ICI relativi alle annualità 2004 e 2005, apprendendo anche che era stata rilasciata, con riferimento al predetto immobile, una concessione edilizia in sanatoria, che veniva revocata successivamente su sua richiesta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con sentenza n. 6/1/12, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo l’assoggettabilità ad ICI dell’immobile abusivo. B.G.S.M. appellava la pronuncia innanzi alla Commissione Tributaria della Toscana, rilevando che l’immobile abusivo era stato allestito dal precedente conduttore del terreno sulla base di un provvedimento amministrativo illegittimo, quale la licenza in sanatoria, concessa dal Comune, senza coinvolgimento della proprietà del terreno e, pertanto, nella specie, non sussisteva neppure l’elemento psicologico per l’irrogazione delle sanzioni, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5. L’adita Commissione, con sentenza n. 1876 del 2012, rigettava l’appello. Il contribuente propone ricorso per cassazione, svolgendo sette motivi e presentando memorie. Il Comune di Seravezza si è costituito con controricorso ed ha presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva che il ricorrente, con memoria del 29.10.2019, ha rappresentato che, in considerazione delle vicende processuali intervenute medio tempore, successivamente alla proposizione del presente ricorso e, dunque, in pendenza del giudizio, il thema decidendum si sarebbe concentrato sui profili di censura riguardanti il primo, il secondo, il sesto e il settimo motivo di ricorso, precisando alla nota n. 1 della memoria che rimane comunque la questione recata per il tramite del quinto motivo di ricorso, la quale, conservando la sua autonomia, sarebbe dipesa quanto al suo esame dalla posizione assunta dalla Corte rispetto ai primi due motivi. Ciò in ragione del fatto che il ricorso contro l’atto di classamento dell’immobile abusivo è stato dichiarto inammissibile per tardività sia in primo che in secondo grado, e per tale ragione non ulteriormente coltivato.

A tale riguardo, il Collegio ritiene che le deduzioni difensive proposte integrano implicitamente una rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, tale da rendere superflua la decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, pertanto le proposte denunce non devono essere esaminate. A tale riguardo questa Corte ha chiarito che: “La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà di impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso” (Cass. n. 22269 del 2016; Cass. n. 11154 del 2006).

Nessun rilievo può avere, invece, con riferimento al presente giudizio, il giudicato reso con la sentenza n. 1657/07/2017 della Commissione Tribunale Regionale della Toscana, richiamata dal ricorrente in memoria, tenuto conto che è stata pronunciata in relazione ad altra fattispecie impositiva (IRPEF) non assimilabile a quella per cui si procede (ICI), sul presupposto di una differente “ratio legis”.

Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che: “Nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata su medesimi presupposti di fatto” (Cass. n. 14596 del 2018).

2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di rilevare l’assoluta carenza, nel caso di specie, della riferibilità soggettiva della fattispecie impositiva ICI in capo al ricorrente, non potendosi predicare nei suoi riguardi quella situazione di “possesso” del bene immobile che sola legittimerebbe la pretesa impositiva avanzata dal Comune di Seravezza. I giudici di appello hanno affermato che: “era onere del proprietario vigilare che non si creassero situazioni contrarie alle disposizioni di legge ed alle condizioni previste dal contratto di locazione (…)”, con ciò prospettando una sorta di mancata vigilanza del contribuente, circostanza che non avrebbe alcuna attinenza rispetto al profilo di diritto oggetto di analisi, incentrato sulla soggettività passiva ICI alla luce del corretto inquadramento del relativo presupposto del possesso immobiliare, rispetto al quale, con ogni evidenza, non avrebbe legame di alcun tipo l’aspetto di un qualche presunto (ed inesistente) dovere di vigilanza del proprietario sul bene immobile.

3.Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. I giudici di appello mostrano di avere omesso di considerare un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero che l’immobile in questione era stato abusivamente costruito da altri sul terreno del ricorrente e nella incolpevole ignoranza.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per connessione logica.

Le censure sono infondate.

Questa Corte ha recentemente chiarito, in analoga fattispecie, che: “In tema di ICI, soggetto passivo dell’imposta gravante su un immobile che accede al suolo è il proprietario del terreno il quale, in forza del principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., acquista a titolo originario ed “ipso iure” la proprietà della costruzione, senza che rilevi se l’abbia edificata egli stesso o terzi (Fattispecie relativa ad immobile abusivo realizzato dalla società conduttrice del terreno poi dichiarata fallita)” (Cass. n. 20958 del 2019). L’accessione è comunemente qualificata come modo di acquisto a non domino, cioè a titolo originario, a favore del proprietario del suolo, senza che in proposito abbia alcun rilievo la volontà del terzo che abbia costruito su suolo altrui, oppure quella del proprietario del suolo stesso. Secondo l’indirizzo prevalente di questa Corte, l’accessione, che opera se la legge o un diverso titolo nulla dispongano in contrario, è un modo di acquisto della proprietà automatico, a titolo originario, cioè non a titolo derivativo (Cass. n. 4273 del 1996, Cass. n. 5135 del 1987). Con l’istituto si realizza una congiunzione fisica della costruzione con il terreno, che nasce dalla realtà ontologica, senza che abbia in proposito rilievo il titolo di proprietà del terreno o sulla costruzione. Ai sensi dell’art. 935 e segg. c.c., la circostanza che l’opera sia compiuta dal proprietario del suolo o da terzi è del tutto ininfluente ai fini dell’operatività dell’acquisto per accessione. E’ stato, altresì, precisato che “il principio dell’accessione, in base all’art. 934 c.c., opera ipso iure al momento in cui la costruzione si incorpora al suolo, sicchè la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa” (Cass. n. 5135 del 1987). La costruzione, anche se realizzata da un terzo, nella specie il conduttore, entra nel patrimonio del terreno, e diviene di proprietà del proprietario dello stesso, sicchè a partire da quel momento il bene – costruzione segue le vicende proprietarie del bene terreno.

Questa Corte, ad esempio, anche in tema di imposta di registro, ha stabilito che il soggetto che aliena un suolo sul quale un terzo prima della vendita ha realizzato delle opere non può, nel silenzio dell’atto, non trasferire insieme all’area anche l’accessione di cui era divenuto ipso iure proprietario per il solo fatto della costruzione, per cui al valore imponibile del suolo da assoggettare ad imposta di registro va incluso quello del fabbricato che insiste sul terreno, tranne che sussista non un qualsiasi atto scritto di data certa, ma un trasferimento derivativo – traslativo (vendita dell’accessione) o derivativo costitutivo (costituzione di un diritto di superficie), in mancanza del quale opera il principio dell’accessione e la presunzione prevista dalla legge di registro (Cass. n. 5026 del 1991).

Da siffatti rilievi consegue che il contribuente, proprietario del terreno, è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili in relazione ad un manufatto, acquisito per accessione, anche se abusivo, come correttamente stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale.

5. Come sopra precisato, il ricorrente ha rinunciato al terzo e quarto motivo di ricorso, con cui si è denunciata violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che, nel corso del giudizio il contribuente aveva evidenziato di avere impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca un atto di attribuzione di rendita relativamente all’immobile oggetto di accertamento mentre i giudici di appello avrebbero omesso di motivare sulla richiesta di sospensione, da accogliere ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia definitiva della questione pregiudiziale.

6. Con il quinto motivo di denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In via subordinata, il contribuente aveva ripetutamente eccepito, anche in grado di appello, che il terreno su cui insisteva il bene immobile non era di proprietà esclusiva, ma suddiviso in parti uguali con altri parenti, con la conseguenza che la debenza impositiva doveva essere determinata dal Comune di Seravezza tenendo conto di siffatto profilo, ossia della comproprietà del terreno, senza richiedere al ricorrente l’intero carico tributario. I giudici di appello, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, hanno dimostrato di avere disatteso la richiesta del contribuente.

6.1. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. L’ICI è un tributo dovuto in base alla percentuale di possesso dell’immobile, quindi, ciascun comproprietario, o meglio ciascun soggetto passivo coinvolto, è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria. Il contribuente deduce che il bene è in comproprietà con terzi, e che la quota di proprietà è limitata al 50%. Nonostante ciò, violando il dovere di autosufficienza, omette di riportare in ricorso il contenuto degli atti che proverebbero tale asserzione, che deduce essere stati esibiti nel corso del giudizio di appello, ciò al fine di consentire a questa Corte di valutarne la decisività. In particolare, a pag. 36 del ricorso, il ricorrente afferma genericamente che “con nota di deposito documenti del 7 aprile 2014, con cui veniva depositato materiale probatorio idoneo a dimostrare, in via decisiva, la titolarità pro parte del bene trai soggetti sopra menzionati”, ma non precisa quali sono i documenti (il cui esame sarebbe stato pretermesso dal giudice di appello) e soprattutto la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), mancando anche di trascriverne il contenuto con riferimento alle parti che costituiscono il presupposto della doglianza (Cass. n. 16900 del 2015), pur essendo a ciò processualmente onerato in ossequio al principio di autosufficienza. Ciò anche a fronte delle contestazioni espresse dal Comune nel corso del giudizio di appello, riportate in ricorso a pag. 37, il quale sostiene che nessuno degli eredi dell’immobile aveva presentato la voltura al catasto e “dell’esistenza di altri cugini eredi dell’immobile al 50% non risulta traccia nè dal contratto con il locatario Ba.Mi. nè dalla richiesta di annullamento della concessione edilizia in sanatoria presentata dal solo B.G.S.”.

7. Con il sesto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La pronuncia sarebbe censurabile laddove con essa i giudici di appello avrebbero disatteso la richiesta formulata da parte contribuente, in via di ulteriore denegata ipotesi, di accertamento di illegittimità e comunque non debenza delle sanzioni irrogate, stante l’insussistenza nel caso di specie dell’elemento soggettivo presupposto all’irrogazione delle stesse, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997.

8. Con il settimo motivo si denuncia omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 atteso che i giudici di appello avrebbero omesso di valutare quanto illustrato dal contribuente negli scritti difensivi, circa la integrale inconsapevolezza, per le annualità accertate, dell’esistenza del bene immobile oggetto dei recuperi.

9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono infondati.

In tema di sanzioni per violazioni tributarie, l’elemento soggettivo della violazione, che può consistere anche solo nella colpa, comporta che al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. n. 12901 del 2019).

Ne consegue che, nella fattispecie, il proprietario del terreno non può assumere come ignoranza “incolpevole” la circostanza che sullo stesso sia stato realizzato un immobile abusivo da parte di terzi, atteso che tale condotta integra una colpevole omissione di controllo rispetto ai doveri assunti quale proprietario nei confronti della legge fiscale. Tale condotta è espressione di negligenza per insufficiente attenzione, che integra il presunzione di colpa di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 (la norma pone “una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso” v. Cass. n. 22329 del 2018), e non può ritenersi superata dalla semplice asserzione di avere appreso della costruzione abusiva solo al momento del rilascio forzoso dell’immobile, senza l’allegazione di elementi concreti ed idonei a sottrarlo dall’obbligo di controllo.

10. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.900,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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