Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6797 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6797 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
tlul ricorso 16965-2013 proposto da:
ASSENZA IGNAZIO (SSNGNZ79C17175411), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio
dell’avvocato GIANNIARCO PANEITA, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO, MARIA ANTONIETTA
SACCO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585), – società con socio unico in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
NIAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– con troricairrente

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Data pubblicazione: 07/04/2016

avverso la sentenza n. 9781/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 26/11/2012, depositata 11 27/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
d ell’11 / 2 / 2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
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Ric. 2013 n. 16965 sez. ML – ud. 11-02-2016

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profilo non emergendo quando ed in che termini le deduzioni svolte

2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis cod.
proc. civ. con la quale il ricorrente insiste nel prospettare una ()messa

di legge in relazione alla causale (asseritamente risultata indimostrata)
relativa all’incremento di traffico nel periodo natalizio. Invero tale
deduzione, oltre a non tener conto di quanto evidenziato in relazione
circa la tardiva prospettazione della stessa innanzi al giudice di merito,
perde rilievo se si considera che i giudici di appello hanno dato atto
dell’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, poste
(anche) a base della stipula del contratto in questione, presso il settore di
assegnazione del lavoratore (Centro di Rete Postale) e nel periodo di
interesse (ottobre – dicembre 2002). Come, del resto, già ricordato nella
relazione, l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di
un termine ad un unico contratto di lavoro non e in sé causa di
illegittimità del termine stesso, ove non sussista incompatibilità o
intrinseca contraddittorietà, né ridondando ciò, di per sé solo, salvo un
diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice
dell’apposizione del termine (cfr. anche la più recente Cass. 28 marzo
2014, n. 7371). In conseguenza, nello specifico, l’accertata sussistenza di
una delle ragioni legittimanti l’assunzione a termine, in relazione alla
quale non si poneva alcun problema di incertezza ovvero di
contraddittorietà rispetto all’ulteriore causale, rendeva superfluo ogni
altro esame.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – In conclusione il ricorso va rigettato.
Ric. 2013 n. 16965 sez. ML – ud. 11-02-2016
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considerazione da parte della Corte territoriale della dedotta violazione

4 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il

incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve
provvedersi in conformità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 rater, del cl.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2016
Il Presidente

comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche

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