Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6796 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso dall’avv. VILLANI Maurizio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sez. 10, n. 114, depositata il 7.1.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello promosso dall’Agenzia per carenza di motivi specifici e per mancata allegazione della delega conferita dal direttore dell’Agenzia appellante al funzionario sottoscrittore;

che, avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione in due motivi;

– che l’intimato resiste con controricorso;

rilevato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” e formula il seguente quesito di diritto: “… se, in tema di contenzioso tributario, l’indicazione dei motivi specifici di impugnazione prescritti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deve consistere nella esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza e se, pertanto, è errata la sentenza della C.T.R. che in violazione di tale norma ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio nonostante esso contenesse in modo puntuale le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione della sentenza della C.T.P.”;

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 53, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4” e formula il seguente quesito di diritto, “se in tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio deve ritenersi validamente apposto quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente (nel caso di specie area controllo comprendente il reparto contenzioso) poichè la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la proposizione del funzionario ad un settore con competenze specifiche (nella spese il settore contenzioso); se, pertanto, è errata la sentenza della C.T.R. che ha ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per la mancata allegazione dell’atto di delega al funzionario che lo ha sottoscritto per conto del direttore”;

osservato:

– che entrambi i motivi di ricorso – ammissibili, in quanto specifici e corredati d’idonei quesiti di diritto – sono fondati;

– che, dall’analisi dell’atto di appello (allegato al ricorso per cassazione nel rispetto della previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) emerge che le censure esposte nel gravame, chiaramente individuabili, risultano altresì idoneamente riferibili alla motivazione della sentenza, sicchè appaiono sufficientemente specifiche (cfr. Cass. 4068/09);

che questa Corte – in base al rilievo che la normativa in materia di contenzioso tributario introdotta con il D.Lgs. n. 546 del 1992, indica in via generale, all’art. 10, le parti del processo dinanzi alle commissioni tributarie, contrapponendo, al contribuente, l’Ufficio del Ministero delle Finanze che ha emanato l’atto impugnato – ha reiteratamente affermato che il potere di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie va riconosciuto in capo, non al titolare dell’Ufficio, ma all’Ufficio medesimo;

– che ne ha, quindi, inferito che la sottoscrizione dell’atto di appello nel giudizio tributario, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando, come nella specie (in cui risulta applicata dal “capo area”), provenga dal funzionario preposto al reparto competente; ciò, perchè la delega, da parte del titolare dell’ufficio, può essere legittimamente conferita, in via generale, mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (cfr., con riferimento al previgente contenzioso, Cass. 9486/99, 2432/01, 7686/02, 10940/02, 6781/03; e, con riferimento al vigente contenzioso, Cass. 10844/05, 6463/02);

ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Calabria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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