Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6796 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7527-2016 proposto da:
G.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORGHINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO BIGI;
– ricorrente –
contro
P.I.D., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 524/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 17/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la G. impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello di Perugia ha confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione da essa proposta nei confronti dei coniugi T.- P., ritenendo non provato il credito dedotto in compensazione dalla opponente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo (che deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 345 c.p.c.) è inammissibile in quanto la ricorrente si duole della ritenuta tardività della produzione della sentenza posta a fondamento dell’eccezione di giudicato, ma non censura specificamente l’affermazione della “manifesta infondatezza dell’eccezione”, o meglio della totale irrilevanza del documento ai fini della decisione della causa, per il fatto che non si trattava di qualificare il rapporto intercorso fra le parti (se di locazione o comodato), ma di accertare se gli opposti avessero o meno rimborsato il costo delle utenze;
gli altri tre motivi deducono la “inattendibilità ed inutilizzabilità” delle dichiarazioni rese dai testi P. e Pi. e contestano l’idoneità degli elementi emersi da tali dichiarazioni a fornire la prova dell’avvenuto pagamento delle utenze;
i motivi sono inammissibili, in quanto involgono un apprezzamento (sull’attendibilità dei testi e sulla sufficienza delle prove) che è rimesso esclusivamente al giudice di merito e che non è sindaca bile in sede di legittimità ove congrua mente motivato (anche con richiamo – come nel caso – alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado); nè ricorre il dedotto omesso esame di un fatto decisivo (di cui al quarto motivo), atteso che la Corte ha tenuto conto delle dichiarazioni del teste Pi. (ancorchè valutandole diversamente da come proposto dall’odierna ricorrente);
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017