Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6796 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6796 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 07/04/2016

ORDINANZA
sul ricorso 14893-2013 proposto da:
START S.P.A. (01598350443), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato BARBARA
ROEFARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
FALCIANI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LANCIANESE ANGELO (LNCNGL63S07H769D), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CHRISTIAN LUCIDI giusta procura speciale
in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la semenza n. 1190/2012 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 3/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’il /2/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA.

contenuto:
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2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
4 – In conclusione il ricorso va rigettato.
5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha

Ric. 2013 n. 14893 sez. ML – ud. 11-02-2016
-6-

per sottrarsi a tale efficacia è quella del recesso dall’associazione.

integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
cornma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa

atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve
provvedersi in conformità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro
2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso
forfetario in misura del 15%, con attribuzione all’avv.to Christian
Lucidi, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a nonna del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, 111 febbraio 2016

LI MIMI

impugnazione, principale o incidentale, a nonna art. 1 bis. 11 giudice dà

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