Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6795 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18163/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO BOCCIOFILO FENALC CARTIERE MILIANI;

– intimato –

avverso la decisione n. 4755/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE di ROMA del 18/04/8, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del Circolo Bocciofilo Fenalc Cartiere Miliani (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relativo all’anno di imposta 1980, la C.T.C., confermava la sentenza di secondo grado, a sua volta confermativa della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Il primo motivo (col quale, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 15 e 19 bis, oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici della C.T.C. affermato che l’avviso opposto non era motivato, benchè tale vizio non fosse stato dedotto nel ricorso introduttivo, che peraltro neppure risultava in tal senso integrato ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 bis) è inammissibile innanzitutto per difetto di interesse. Nella sentenza impugnata si afferma infatti che il ricorso dell’amministrazione è infondato in quanto l’avviso “non è motivato”, non avendo l’Ufficio, sul quale gravava il relativo onere, indicato gli elementi di fatto concludenti per dimostrare che l’attività di caffetteria svolta dal circolo era diretta a favorire non solo gli associati ma anche estranei, e si prosegue poi nell’esame del merito della pretesa fiscale. E’ perciò evidente che, atteso il collegamento con l’onere gravante sull’Ufficio, la mancanza di una pronuncia di nullità dell’avviso per difetto di motivazione nonchè l’esame del merito della pretesa fiscale, l’affermazione secondo la quale l’avviso “non è motivato” (peraltro limitata alla mancata indicazione di elementi di fatto concludenti per dimostrare che l’attività di caffetteria svolta dal circolo era diretta a favorire non solo gli associati ma anche estranei) deve intendersi in senso atecnico, come difetto di indicazione di elementi di prova a sostegno della pretesa avanzata con l’avviso.

Il secondo motivo (col quale, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 598 del 1973, artt. 2, 19 e 20, nonchè D.P.R. n. 597 del 1973, art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici della C.T.C. erroneamente ritenuto non assoggettabile ad imposta l’attività di somministrazione, dietro corrispettivo, di bevande, caffè, gelati e altro da parte del bar del circolo bocciofilo) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale, nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 383, art. 4 – che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi – l’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale, non trovando applicazione in tal caso il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 20, nella parte in cui esclude che la cessione di beni e le prestazioni di servizi agli associati, verso pagamento di corrispettivi specifici, costituiscano esercizio di attività commerciali se effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni culturali e sportive (v. tra le altre Cass. n. 15191 del 2006 e n. 3850 del 2000).

Il terzo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione) deve ritenersi assorbito in ragione della ritenuta fondatezza del secondo motivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il secondo deve essere accolto, con assorbimento del terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Marche.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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