Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6795 del 21/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 6795 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 30757-2007 proposto da:
GUADAGNINI

ELISA GDGLSE75E44G999F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso lo
studio dell’avvocato TUFANI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONNINI
MICHELE;
– ricorrente –

2014

contro

389

BANCA

TOSCANA

SPA

05272250480,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA
9/10, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI

Data pubblicazione: 21/03/2014

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAVERA DIEGO;
FBS SPA 12248170156, ALFA SKYE srl 0237129088 in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, V. AURELIANA, 2,

UMBERTO, che lokrappresenta e difende;
BANCA P VERONA NOVARA SCARL ORA BANCO POPOLARE SOC
COOP 03689960239, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio
dell’avvocato D’ERRICO CARLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PIRAINO VINCENZO;
– controricorrenti nonchè contro

CARIPRATO CASSA RISP PRATO SPA, MASSAI SIMONE,
ITALGAMMA SRL;
– intimati –

avverso la sentenza n. 990/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato MONNINI Michele, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MANNOCCHI Massimo, difensore della
BANCA TOSCANA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

presso lo studio dell’avvocato PETRAGLIA ANTONIO

a

udito 11Avvocato Simonetta DE SANTIS MANGELLI con
delega depositata in udienza dell’Avvocato D’ERRICO
Carlo, difensore della BANCA POPOLARE SOC. COOP. che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

Guadagnini-Banca Popolare Verona
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.10.1993 la Cassa di Risparmio di Prato
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Prato Simone Massai ed Elisa

1414 c.c. o in subordine la revocatoria dell’ atto di compravendita in data
8.7.1993 con il quale il Massai — proprio creditore in quanto fideiussore del
Maglificio Punto 13 — aveva trasferito alla Guadagnini l’appartamento di sua
proprietà sito in Prato , via Ser Lapo Mazzei n. 5.
Successivamente intervenivano in giudizio la Banca Toscana , la Banca
Popolare di Novara , la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, la Italgamma srl
che chiedevano anch’essi la declaratoria d’inefficacia del contratto e di nullità per
simulazione.
L’adito tribunale di P–rato c-on s-entenza n. 699/20 04 accoglieva I a do manda
revocatoria, ritenendo sussistere il consilium fraudis nel comportamento del
Massai, che si era spogliato dell’unico immobile di sua proprietà ed aveva
ceduto poi la ditta individuale — di cui si era costituito fideiussore – quando la sua
crisi economica si era aggravata a seguito dell’ incendio dei locali in cui la stessa
operava; d’altra parte, l’acquirente Elisa Guadagnini era persona appena
maggiorenne ( diciottenne) , risultava priva di redditi di lavoro, né era stato
provato che vi fosse stata una donazione di danaro da parte della famiglia di
costei finalizzata all’ acquisto dell’immobile stesso.

Corte Suprema

Il sei. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

3

Guadagnini , chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta ex art.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Guadagnini, rilevando che la
compravendita era anteriore al sorgere del credito che si intendeva tutelare con
l’azione revocatoria, cosicché doveva farsi applicazione del 2° comma dell’art.
2901 c.c. e di conseguenza pretendersi la dimostrazione della partecipazione

Si costituivano i creditori appellati nonché il Massai, proponendo appello
incidentale e l’adita Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 990/2007 depos.
in data 10.7.2007, rigettava l’appello principale e quelli incidentali, condannando
la Guadagnini e il Massai al pagamento delle spese processuali.
La corte fiorentina attraverso l’esame di alcuni indici presuntivi

riteneva

provata la consapevolezza della terza acquirente ( la Guadagninì circa il
pregiudizio che la compravendita del cespite avrebbe arrecato alle ragioni dei
creditori. Tali indici presuntivi erano costituiti : dalla mancanza di redditi della
Guadagnini anche in ragione della sua giovane età ( diciottenne); dalla carenza
di apparenti motivazioni per l’acquisto dell’immobile; dall’entità del prezzo di
acquisto di gran lunga inferiore a quello stimato dal CTU; dalle anomale o
almeno insolite modalità di pagamento del prezzo ed infine dalla carenza di
prova che si fosse trattata di una donazione nell’ambito familiare.
Per la cassazione

della suddetta decisione

ricorre Elisa Guadagnini

sulla base di 4 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; gli intimati
resistono con controricorso: la Banca Toscana, la Banca Popolare di Verona —
S. C34miniano e Prospero ( poi incorporata con la Banca Popolare Società

Corte Suprema di Cazionc Lz. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

4

dolosa dell’acquirente.

Cooperativa) , l’ Alfa Skye srl. cessionaria

del

credito della la Banca

Popolare dell’Etruria e del Lazio ; non hanno svolte difese gli altri intimati.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il 1° motivo del ricorso, l’esponente denunzia “la nullità della sentenza”
e di legge ( art. 24 e 11 Cost.; artt.

1°1,190,352 cpc) — Lamenta che costituzione di esso ricorrente nel giudizio
d’appello mediante un nuovo difensore sia stata ignorata totalmente dalla
Corte d’Appello che non aveva preso in esame neppure le nuove conclusioni
da lui formulate. Ciò avrebbe comportato la nullità della sentenza impugnata
per avere il giudice ignorato la costituzione di un nuovo difensore all’udienza del
10 giugno 2005 e le conclusioni da lui rese e gli argomenti da lui esposti nella
comparsa conclusionale e memoria di replica.
2- Con il 2′ motivo ; si denuncia la violazione degli att. 83,24 ed 11 Cost. Nullità del procedimento per non avere la Corte tenuto conto della costituzione
del nuovo difensore e dell’attività da lui svolta.
Entrambe le doglianze — congiuntamente esaminate in quanto strettamente
connesse — sono inammissibili.
La costituzione di un nuovo difensore nel corso del giudizio è un atto di per sé
neutro ai fini della decisione della controversia e ” la mancata o incompleta
trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti , costituisce, di norma,
una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della validità; affinché
siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare

Corte Suprema di Cassazione

v est. dr. G. A. Bursese-

5

#1):’

e la ” violazione Ynorme costituzionale

un effetto invalidante della sentenza stessa, è necessario che l’omissione abbia
in concreto inciso sull’attività del giudice, ” nel senso di averne comportato o
un’omissione di pronuncia sulle domande e sulle eccezioni delle parti , oppure
un difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati”( Cass. n. 4208

Ciò premesso , nella specie la ricorrente

ha omesso d’indicare — non

rispettando i prescritti canoni di autosufficienza del ricorso per cassazione quali fossero punti decisivi prospettati dal nuovo difensore nelle conclusioni,
nella comparsa conclusionale e nelle memorie sui quali la sentenza non si
sarebbe pronunciata. Tali conclusioni rendono superflua qualsiasi indagine
circa il contenuto reale di tali atti difensivi, in conseguenza dell’affermazione
della Banca Toscana secondo cui non vi era agli atti procura notarile ma solo
una dichiarazione di mandato non apposta su alcun atto processuale.
Con il 3° motivo la ricorrente denunciando la violazione dell’art. 2091 n. 2;
dell’art. 2697 c.c. nonché il vizio motivazione, denuncia l’affermazione del
giudice d’appello, secondo cui i debiti contratti dal Massai con i vari creditori
erano sorti anteriormente alla compravendita dell’appartamento in questione ed
il suo fondamento costituito , anche relativamente agli altri creditori,
dall’insinuazione della Banca Popolare di Novara nel fallimento del Maglificio
Punto 13 di cui il Massai si era reso fideiussore ; dunque manca la prova
dell’anteriorità ( come ritenuto) o della posteriorità dell’atto di disposizione
rispetto al sorgere del credito. Tale prova doveva essere allegata con

Corte Suprema di Cassazic

civ. – est. dr. G. A. Buisese-

6

del 23.02.2007; Cass. 3979 de/ 13/03/2012).

riferimento a ciascuno dei crediti ( e dei creditori) e non soltanto per uno solo
di essi.
La doglianza appare fondata.
La sentenza appare adeguatamente e sufficientemente motivata solo per

richiamandosi al riguardo le ricevute bancarie insolute e la sofferenza del conto
anticipi per operazioni all’esterno. Non così per tutti gli altri creditori, in relazione
ai quali occorreva motivare circa la partecipazione della ricorrente alla dolosa
preordinazione ( partecipatio fraudis) in danno di ciascuno di essi.
4 – Con il 4° motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 20 91 n. 2; ar t. 2697 c .c. no nché il v m-otivazione in ordine alla
consapevolezza del pregiudizio ai creditori. Ad avviso della ricorrente manca la
prova del consilum frOldis mentre viene censurata l’esistenza e la valutazione
del materiale presuntivo (età, reddito, prezzo, modalità pagamento ecc ….) da
parte della Corte per dimostrare la partecipatio fraudis del terzo acquirente .
Si osserva in specie quanto all’esame dei

i vari indici presuntivi, che la

Gudagnini neppure conosceva il Massai, con cui non aveva alcun rapporto di
parentela, di conoscenza né di affari , né vi era stato con lui uno scambio di
opinioni circa la sua situazione debitoria con i vari istituti di credito.
Il motivo non è fondato ed involge peraltro inammissibili censure circa
l’interpretazione delle risultanze probatorie da parte del giudice, attesa la
motivazione sufficiente ed adeguata che ha fatto puntuale

Corte Suprema di C

sez. eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

riferimento

7

quanto riguarda il credito riguardante la Banca Popolare di Novara,

all’incontestato pagamento di un prezzo inferiore di altre la metà al valore
dell’immobile; nell’essere l’immobile l’unico di proprietà del debitore,
all’impossidenza dell’acquirente, ( che non ha provato la provenienza delle
somme corrisposte per l’acquisto dell’appartamento), alla maggiore età appena

che si assume corrisposto. Il giudice distrettuale si è così conformato all’indirizzo
seguito da questa S.C. secondo cui ” ai fini dell’accoglimento dell’azione
revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il
terzo (cosiddetto “consilium fraudisg può essere fornita anche attraverso
presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del
negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (
Cass. n. 25016 del 10/10/2008; v. Cass. n. 25016 del 10.10.2008).
Conclusivamente : va accolto il 3° motivo del ricorso per quanto di ragione,
rigettati gli altri; la sentenza dev’essere dunque cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra
sezione della Corte d’Appello di Firenze, che si pronuncerà in conformità dei
principi sopra enunciati.
P.Q.M.
la Corte accoglie il 3° motivo del ricorso per quanto di ragione; rigetta gli altri
motivi ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Firenze.

Corte Suprema di Cassazione — Il sezf4t. dr. G. A. Buisese-

8

raggiunta dall’acquirente ed alle singolari modalità di finanziamento del prezzo

In Roma li 5 febbraio 2014

IL CON IGLIERE EST.
mio Bursese)

(don. Massitly Oddo )

D I\
Il PerIntrIt

Dausl:D’414g

a7(.
it

,f0 I

12 i hitlg 2414

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso, ,

(don. Ga

IL PRESIDENTE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA