Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6795 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6795 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 20038-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
DI GIANDOMENICO LUCIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
RIZZO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/04/2016

avverso la sentenza n. 5271/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29/05/2013, depositata il 25/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
/ 02/ 2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO
FERNANDES,

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’11
febbraio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 luglio 2013, in
sede di rinvio da Cass. n. 7810/2012, riformando la decisione del
Tribunale in sede del 16.11.2006, dichiarava la nullità del termine
apposto al contratto di lavoro intercorso tra Di Giandomenico
Luciano e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal 1° al 30 giugno
2001, ne disponeva la conversione in contratto di lavoro e tempo
indeterminato condannando la società al pagamento dell’indennità di
cui all’art. 32, comma 5°, della L. n. 183/2010 — commisurata in
quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto — oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza del
rapporto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane
s.p.a. affidato ad un unico motivo.
Il Di Giandomenico resiste con controricorso.
Con l’unico mezzo viene denunciata violazione e falsa applicazione
dell’art. 32 comma 5° della L. n. 183/2010 e dell’art. 429 c.p.c. in
quanto il giudice del rinvio nella determinazione dell’ammontare della
indennità ex art. 32 cit. non aveva valutato adeguatamente i criteri di
cui all’art. 8 L. n. 604/1966 richiamato dal citato art. 32 , comma 5°, in
particolare non aveva tenuto conto della circostanza che il Di
Ric. 2014 n. 20038 sez. ML – ud. 11-02-2016
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FATTO E DIRITTO

Giandomenico nulla aveva evidenziato in merito alla propria
condizione lavorativa. Si assume, altresì, che gli accessori non erano
dovuti atteso il carattere onnicomprensivo di detta indennità.
Il motivo è inammissibile nella prima parte e fondato nella seconda.
Ed infatti, in applicazione dei principi generali in materia di sindacato

deve affermarsi, coerentemente con quanto più volte statuito da questa
Corte in tema di indennità di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966
(cfr. Cass. 5 gennaio 2001 n. 107; Cass. 15 maggio 2006 n. 11107;
Cass. 14 giugno 2006 n. 13732; da ultimo, con riferimento all’art. 32
comma 5 0 , per tutte, vedi Cass. n. 8747/2014) che la determinazione
tra il minimo e il massimo della misura dell’indennità de qua spetta al
giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha tenuto conto, come si
evince dalla motivazione, dei criteri stabiliti nell’art. 8 della legge n. 604
del 1966 (quali la brevità della durata del contratto a termine, le
dimensioni aziendali) ed ha concluso nel senso che ha ritenuto
congruo determinare l’indennità onnicomprensiva in quattro mensilità.
Deve pertanto escludersi che sia incorsa nella denunciata violazione di
legge.
Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art. 429 c.p.c. va
osservato che l’indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti
di lavoro ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ. giacché, come più volte
affermato da questa Corte, tale ampia accezione si riferisce a tutti i
crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi
natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati
ex art. 18 legge n. 300 del 1970, Cass. 23 gennaio 2003 n. 1000; Cass. 6
settembre 2006 n. 19159; per l’indennità ex art. 8 della legge n. 604 del
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di legittimità, con particolare riferimento all’art. 360 cod. proc. civ.,

1966, Cass. 21 febbraio 1985 n. 1579; per le somme liquidate a titolo di
risarcimento del danno ex art. 2087 cod. civ., Cass. 8 aprile 2002 n.
5024). D’altra parte l’indennità in esame rappresenta comunque il
ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti
alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al

conversione del rapporto. Va peraltro precisato che dalla natura di
liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del danno relativo al detto
periodo consegue che gli accessori ex art. 429, terzo comma, cod. proc.
civ. sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che,
appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa.
Orbene, l’impugnata sentenza, che ha condannato Poste Italiane s.p.a.
al pagamento della indennità commisurata in quattro mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla scadenza del rapporto a termine non ha
correttamente applicato il suddetto principio ( Cass. n. 7555 del 1°
aprile 2014; Cass. n. 7458 del 31 marzo 2014; Cass. n. 5287 del 6
marzo 2014).
Alla luce di quanto esposto si propone l’accoglimento “in parte qua”
dell’unico motivo di ricorso, con ordinanza ex art. 375 n. 5 c.p.c., con
conseguente cassazione della impugnata sentenza in relazione alla
censura accolta con decisione nel merito, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.,
determinando la decorrenza degli interessi e della rivalutazione
monetaria sull’indennità in questione dalla data della sentenza che ha
convertito il rapporto e liquidato l’indennità.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Ric. 2014 n. 20038 sez. ML – ud. 11-02-2016
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periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e,
quindi, accoglie “in parte qua” il primo motivo di ricorso, rigettato nel
resto, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e,
decide nel merito — ex art. 384,co.2°, c.p.c., non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto — determinando la decorrenza della

co.5°, della legge n. 183/2010 come stabilita dalla Corte di Appello,
dalla sentenza che ha convertito il rapporto.
Le spese del presente giudizio, stante parziale accoglimento del
ricorso, vanno compensate tra le parti.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, a
228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte, accoglie “in parte qua” il primo motivo di ricorso,
rigettato nel resto, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo
Ric. 2014 n. 20038 sez. ML – uci. 11-02-2016
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rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla indennità ex art. 32,

accolto e, decidendo nel merito, determina la decorrenza della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull’indennità ex art. 32,
co.5°, L. n. 183/2010 come determinata dalla Corte di Appello dalla
data della sentenza che ha convertito il rapporto; compensa tra le parti
le spese del presente giudizio.

della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, l’11 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

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