Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6795 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29107-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 6,

presso lo studio degli avvocati VITO PATANELLA, SILVANA PATANELLA

che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

SICILIA E SERVIZI VENTURE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI

GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO

MARESCA, GAETANO GIANNI’, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

SICILIA E SERVIZI S.P.A., oggi SICILIA DIGIT.LE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/03/2018 R.G.N. 122/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2022 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto da A.A. nei confronti di Sicilia E-Servizi Venture s.c.r.l. (SISEV s.c.r.l.) e di Sicilia E-Servizi s.p.a. (SISE s.p.a.) volto ad ottenere l’accertamento della nullità della clausola di durata apposta ai contratti di somministrazione a tempo determinato in virtù dei quali la A.

aveva di fatto prestato la sua attività in favore della SISE s.p.a. sin dall’aprile del 2010 e comunque dal 26.2.2008 in favore di SISEV s.c.r.l. e la condanna al pagamento delle differenze retributive in relazione alle mansioni svolte riferibili al VI livello del c.c.n.l. terziario in luogo del IV livello riconosciutole.

2. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che le ragioni organizzative poste a sostegno della limitazione temporale dei contratti intercorsi tra la A. e la SISEV s.c.r.l. fossero sufficientemente specifiche oltre che effettive. Ha accertato infatti che la SISE s.p.a., società a partecipazione interamente pubblica, era stata costituita al fine di svolgere le attività finalizzate alla costituzione dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti info telematici per le esigenze informatiche dell’amministrazione regionale. La SISEV s.c.r.l., raggruppamento di imprese costituito per partecipare alla procedura di aggiudicazione del servizio di fornitura di risorse professionali dotate delle necessarie competenze tecniche organizzative e gestionali, si aggiudicò la gara di appalto del marzo 2005 per la fornitura della piattaforma telematica della regione siciliana. Nell’ambito della convenzione di durata quinquennale si è svolto quindi un legittimo rapporto di somministrazione di manodopera cessato per effetto della scadenza della Convenzione. Quanto alle mansioni superiori rivendicate la Corte di merito ha escluso che le attività svolte e accertate in giudizio (rilevazione delle presenze, distribuzione buoni pasto, acquisizione della documentazione relativa alle presenze, ferie, malattia, permessi e trasmissione al consulente del lavoro) non erano riconducibili alle funzioni direttive rivendicate e non richiedevano “una particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa” sicché non erano riconducibili al VI livello rivendicato e neppure al V livello comunque superiore al IV posseduto.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.A. affidato a due motivi. Sicilia e-Servizi Venture in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 comma 4, art. 21 e art. 27, comma 3.

4.1. Deduce la ricorrente che il contratto di somministrazione sarebbe ammissibile in via del tutto eccezionale e temporanea a fronte di ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. Osserva quindi che nella specie la temporaneità dell’esigenza sarebbe esclusa dal ripetuto susseguirsi delle proroghe all’originario contratto. Inoltre, il riferimento alla Convenzione quadro di affidamento delle attività informatiche tra SISEV, SISE e Regione Sicilia non consentirebbe di individuare una causale specifica ove si consideri che la ricorrente aveva svolto la sua attività nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa della SISE s.p.a. ed al di fuori del parametro informatico rispetto al quale era stata stipulata la Convenzione e comunque era onere del datore di lavoro indicarle in maniera chiara e circostanziata per assicurarne trasparenza e veridicità e consentirne il controllo ex ante del lavoratore ed ex post del giudice. Insiste nel ribadire che le mansioni svolte erano comunque estranee alla convenzione poiché non erano riconducibili ad una prestazione informatica e deduce che, per l’effetto, il rapporto si sarebbe automaticamente convertito in subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice.

5. Va rammentato che in tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, artt. 20 e ss. la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. Tuttavia, nella specie, la censura non riproduce neppure nei suoi tratti essenziali il contenuto della convenzione e non indica dove la stessa possa essere reperita nel fascicolo sicché alla Corte è preclusa ogni possibilità di verificare in concreto dalla lettura degli atti la rilevanza ed eventuale fondatezza della censura mossa alla sentenza. Ne segue l’inammissibilità per tale aspetto della censura generica nel suo contenuto.

6. Sotto altro aspetto, poi, con il ricorso si denuncia che il contratto sarebbe comunque nullo atteso che le mansioni svolte erano diverse rispetto a quelle previste nel contratto di somministrazione essendo stata adibita alla contabilità del personale, delle trasferte, dei benefit, alla gestione dei fogli di presenza, buoni pasto, richieste di ferie e permessi e non come previsto dal contratto per l’ausilio informatico alla Regione Sicilia. Ma anche sotto tale profilo il motivo risulta genericamente formulato poiché non riporta il contenuto del contratto del quale lamenta l’avvenuto scostamento in concreto con riguardo alle mansioni svolte e del quale, sotto tale profilo, denuncia la nullità.

7. Del pari è inammissibile la censura nella parte in cui deduce che l’attività lavorativa era stata prestata nell’interesse del reale utilizzatore (SISE s.p.a.) alle cui direttive era assoggettata come risulterebbe dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali così nella sostanza opponendo una sua ricostruzione dei fatti a quella effettuata dal giudice del gravame senza che ne sia denunciato sotto alcun aspetto un vizio di motivazione.

8. Il secondo motivo di ricorso, che investe la pronuncia sulle spese, è inammissibile. Va premesso che la sentenza nella motivazione ha condannato l’odierno ricorrente, risultato soccombente in appello, al pagamento delle spese. Tuttavia, in dispositivo reca una compensazione delle spese tra le parti costituite. Tale statuizione, resa all’esito dell’udienza con lettura del dispositivo, prevale su quella dissonante contenuta nella sentenza (Cass. 17/11/2015 n. 23463). Peraltro, l’odierno ricorrente non ha alcun interesse a far valere la nullità né tanto meno a chiedere la correzione dell’errore. Resta allora che questi si duole senza averne alcun interesse giuridico concreto dell’avvenuta compensazione che, tuttavia, è provvedimento di maggior favore reso nei confronti di una parte che, risultata soccombente nel giudizio a norma dell’art. 91 c.p.c. avrebbe potuto e dovuto essere condannata alla rifusione delle spese in favore della società interamente vittoriosa. In tema di ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di ricorso con cui la parte contesti la statuizione di compensazione delle spese di lite, contenuta nella sentenza d’appello, lì dove, questa sia risultata totalmente soccombente (cfr. Cass. 12/05/2011 n. 10445).

9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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