Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6794 del 15/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017), n. 6794
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6933-2016 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO
6 presso lo studio dell’avvocato PIERBIAGIO TAVANIELLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO ZOLI;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., P.M., P.F.,
P.A., P.L., PA.AN.,
PR.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 971/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO
SESTINI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame proposto dal G., in relazione sia al primo e terzo motivo dell’appello (concernenti le critiche mosse alla relazione di c.t.u.) che al secondo motivo (concernente la concreta liquidazione del danno);
il G. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi che deducono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (il primo e il terzo) e la violazione dell’art. 342 c.p.c.(il secondo).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso – esaminati congiuntamente i tre motivi, che si sostanziano tutti nella censura della ritenuta genericità dell’appello – è manifestamente fondato;
premesso che il ricorrente ha ottemperato all’onere della trascrizione dei tre motivi di appello, deve rilevarsi che, con essi, il G. indicava puntualmente i profili impugnati e illustrava adeguatamente (anche con richiamo alle note critiche alla c.t.u.) le ragioni dell’impugnazione, senza limitarsi dunque- ad una generica contestazione della sentenza di primo grado;
deve pertanto ritenersi che l’atto di appello non si limitasse a manifestare la volontà di impugnare, ma contenesse anche una parte argomentativa che mirava espressamente e motivatamente- ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata, in tal modo integrando il requisito della specificità richiesto dall’artt. 342 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 23299/2011; cfr. anche Cass. n. 18674/2011);
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese di lite.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017