Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6794 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6933-2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

6 presso lo studio dell’avvocato PIERBIAGIO TAVANIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO ZOLI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., P.M., P.F.,

P.A., P.L., PA.AN.,

PR.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 971/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO

SESTINI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame proposto dal G., in relazione sia al primo e terzo motivo dell’appello (concernenti le critiche mosse alla relazione di c.t.u.) che al secondo motivo (concernente la concreta liquidazione del danno);

il G. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi che deducono l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (il primo e il terzo) e la violazione dell’art. 342 c.p.c.(il secondo).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso – esaminati congiuntamente i tre motivi, che si sostanziano tutti nella censura della ritenuta genericità dell’appello – è manifestamente fondato;

premesso che il ricorrente ha ottemperato all’onere della trascrizione dei tre motivi di appello, deve rilevarsi che, con essi, il G. indicava puntualmente i profili impugnati e illustrava adeguatamente (anche con richiamo alle note critiche alla c.t.u.) le ragioni dell’impugnazione, senza limitarsi dunque- ad una generica contestazione della sentenza di primo grado;

deve pertanto ritenersi che l’atto di appello non si limitasse a manifestare la volontà di impugnare, ma contenesse anche una parte argomentativa che mirava espressamente e motivatamente- ad incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata, in tal modo integrando il requisito della specificità richiesto dall’artt. 342 c.p.c. (cfr. Cass., S.U. n. 23299/2011; cfr. anche Cass. n. 18674/2011);

la sentenza va pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese di lite.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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