Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6794 del 07/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6794 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 19941-2013 proposto da:
ERCOLE NICOLA DRCNCL36T011520F, TANO GENNARO
TNAGNR40C28A485G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
R.B. CRIVELLI 50, presso lo studio dell’avvocato SELENE
SABELLICO, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO
COCCH-INO, CARMINE DI RISIO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrenti nonché contro
INPS . – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona • del Presidente e Legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA,. VIA ,CESARE BECCARIA 29, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati LUIGI CALI ULO, ANTONELLA

Data pubblicazione: 07/04/2016

PAITERI, LIDIA CARCAV_ALLO, giusta procura speciale in calce al
ricorso notificato;

resistente

avverso la sentenza n. 20/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del
controricorrente, che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20 febbraio 2013 la Corte di appello di L’Aquila,
riformava in parte — solo con riferimento alle posizioni di D’Ercole
Nicola e Tano Gennaro e di Silvestri Giuseppe – la decisione resa dal
Tribunale di Vasto che aveva accolto le domande presentate dai
predetti nei confronti dell’INPS ( intese al riconoscimento del loro
diritto al beneficio di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,
della maggiorazione contributiva per esposizione alltarnianto dal 1974
al 1990 periodo in cui avevano lavorato presso lo stabilimento di San
Salvo della Denso, già Magneti Marelli), dichiarandole inammissibili.
Ad avviso della Corte territoriale alla fattispecie in esame trovava
applicazione “ratione temporis” la normativa introdotta dall’art. 47,
co.1 ° . del d.Lgs. n. 269/2003 che aveva stabilito un sistema diverso da
quello previgente in cui la previa domanda al detto istituto deputato al
rilascio della certificazione tecnica relativa alla sussistenza della
esposizione al “rischio amianto” non era in alcun modo necessaria. Nel
nuovo regime, infatti, la domanda amministrativa da presentare a pena
di inammissibilità del ricorso giurisdizionale era quella all’INAIL e,
rispetto a quest’ultima, doveva essere calcolato il termine di decadenza
Ric. 2013 n. 19941 sez. ML ud. 16-12-2015
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L’AQUILA del 17/01/2013, depositata il 20/02/2013;

previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L.
n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 ( tre anni e
trecento giorni) e non con riferimento a quella all’INPS. Ciò detto,
rilevato che il D’Ercole ed il l’ano ( il Silvestri non ha proposto
ricorso) avevano inoltrato le domande all’INAIL il 15.6.2005 mentre il

intervenuta la decadenza.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso il D’Ercole ed
il l’ano affidato ad un unico articolato motivo.
L’INPS ha depositato procura.
E’ stata depositata relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. e
della medesima è stata effettuata rituale comunicazione e notifica,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui
evidenziano degli errori contenuti nella menzionata relazione ed
insistono per raccoglimento del ricorso.
Osserva il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la relazione
sono condivisibili anche se il contenuto della medesima va, in alcuni
punti, emendato e precisato.
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotto omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti ( ex art. 360, n. 5 c.p.c.) in quanto la Corte di merito aveva
omesso di esaminare quattro documenti ritualmente prodotti in
giudizio e dai quali si evinceva chiaramente che l’INAIL aveva rigettato
le domande del D’Ercole e del Tano non in data 13.9.2005 —
erroneamente affermato nella impugnata sentenza- bensì con missive
del 4.1.2007, ragion per cui solo da tale data decorreva il termine di tre

lqic. 2013 n. 19941 sez. ML – ucl. 16-12-2015
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ricorso era stato depositato il 12 novembre 2009, la Corte riteneva

anni e trecento giorni termine che non era ancora decorso al momento
della proposizione del ricorso giurisdizionale ( il 12.11.2009).
Il motivo è infondato.
Vale precisare che il motivo non censura quella che è la premessa in
punto di diritto della decisione impugnata e cioè che il termine di

decorreva dalla domanda all’INAIL e non da quella all’INPS.
Tale premessa, seppur frutto di un errore di diritto, non essendo stata
oggetto di una espressa critica, non può essere oggetto di giudizio da
parte di questa Corte.
Ciò detto, si osserva che, con riferimento alla individuazione del “dies
a quo” di decorrenza del termine triennale di decadenza dalla
proposizione della domanda giudiziale, l’assunto del ricorrente
secondo cui dovrebbe coincidere con la conclusione dell’iter
amministrativo anche nell’ipotesi in cui questo si sia protratto oltre i
prescritti trecento giorni è del tutto infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di decadenza dall’azione
giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992,
art. 4, del convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992),
individua – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del
procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante
dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del
1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e
sesto, della L. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un
ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità
dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del
“dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre
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decadenza di cui all’art. 47 della legge n. 639/1970

anni o di un anno), (v. Cass. SS.UU. n. 12718 del 2009, Cass. n. 17462
del 2011, Cass. n. 7257 del 2010).
Nel caso in esame, alla data di deposito del ricorso giurisdizionale (12
novembre 2009) il predetto termine di tre anni e trecento giorni,
decorrente per quanto esposto dalla data di presentazione delle

Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, in considerazione della limitata attività
processuale svolta dall’INPS e del recente consolidamento della
giurisprudenza di legittimità su alcune delle questioni oggetto del
presente giudizio, vanno compensate tra le parti.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774
del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo
del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del

Ric. 2013 n. 19941 sez. ML – ud. 16-12-2015
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domande all’INAIL ( nel giugno 2005) , era già decorso.

presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposi’ per il versamento da parte dei ricorrenti
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 16 dicembre 2015.

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