Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6793 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11614-2015 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI,

GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

MET SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1637/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Equitalia Nord spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Met srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1637/30/2014, depositata in data 27/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata per IRAP, IRES ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2006 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenuta l’inesistenza della notifica della cartella in quanto effettuata da soggetto non abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26;

– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Equitalia Nord, hanno affermato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 confermava “la non legittimità della notificazione da parte dell’Equitalia a mezzo posta”;

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., pienamente legittima l’effettuazione della notifica da parte dell’Agente per la riscossione direttamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ed, in ogni caso, sanata l’ipotetica nullità, avendo il destinatario dell’atto proposto tempestivo ricorso.

2. La censura è fondata.

– Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico ai domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè Cass. n. 14746/12, n.1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016).

– E’ stato di recente poi precisato (Cass. 12351/2016) che la notificazione della cartella di pagamento, disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

– La sentenza della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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