Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6792 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 24/03/2011), n.6792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

47, presso lo Studio CORTI, rappresentato e difeso dall’avv. CORTI

Pio, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 91/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 30.9.08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Raffaella Baccaro (per delega avv. Pio Corti) che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di P.E. (che resiste con contoricorso proponendo altresì ricorso incidentale) e avverso la sentenza con la quale (in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento emesso per recuperare a tassazione ai fini Irpef la plusvalenza relativa al trasferimento a titolo oneroso di un terreno suscettibile di edificazione che il contribuente aveva donato a moglie e figli e questi avevano rivenduto sei mesi dopo), la C.T.R. Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, rilevava che non risultava dimostrata l’interposizione fittizia costituente presupposto dell’avviso opposto.

2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente principale rileva che sul fatto controverso e decisivo consistente nello stabilire se sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti atte a dimostrare l’intervenuta interposizione fittizia la motivazione della sentenza sarebbe viziata perchè: non spiega le ragioni per le quali l’interposizione fittizia non possa essere una conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, della donazione di un terreno edificabile fatta a coniuge e figli e seguita a distanza di sei mesi dalla vendita a un terzo;

non considera alcuni elementi evidenziati dall’Ufficio quali il valore indicato nei due negozi e quello accertato dall’Ufficio nonchè il regime impositivo applicabile se il bene fosse stato venduto direttamente dal proprietario; afferma che l’operazione risiederebbe nella esigenza di raggiungere un assetto ereditario, senza meglio chiarire il concetto nè indicare la fonte istruttoria dell’affermazione.

La censura presenta diversi profili di inammissibilità. E’ infatti innanzitutto da precisare che nella specie manca, ai sensi della seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., l’indicazione del fatto controverso e decisivo in ordine al quale la motivazione sarebbe viziata; in particolare manca l’individuazione di un fatto specifico, inteso sia in senso storico che in senso normativo, nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo e della natura controversa del medesimo. In proposito, è appena il caso di evidenziare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione” o un “punto”, non a caso, infatti, l’art. 360 c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, con la conseguenza che la differenza non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: per fatto deve perciò intendersi esclusivamente un fatto in senso tecnico, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c., ossia un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o eventualmente anche, per parte della giurisprudenza, un fatto “secondario” (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè si tratti sempre di un “fatto” specifico, non di una questione, e purchè esso sia controverso e decisivo.

E’ poi in ogni caso da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di merito che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendo tuttavìa rilevarsi che la censura per vizio di motivazione in ordine al ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (v.

cass. n. 8023 del 2009).

Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 1.900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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