Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6792 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27108-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)). in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., P.S. e P.M.; quali eredi di

P.E., elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentate e difese

dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5935/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata i 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di P.E., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5935/28/2014, depositata in data 7/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del P., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versatale all’Erario, nell’anno 2002, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 29541/2011, di pregressa decisione d’appello parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto i ricorso del contribuente;

– in particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che, in applicazione del principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, sulle somme rivenienti dalla liquidazione dei rendimento” quale risultante da “certificazione ENEL”, prodotta nel giudizio di secondo grado e non contestata” e comunque resasi necessaria “dalla stessa ordinanza di cassazione”, deve essere applicata a ritenuta del 12,50 %, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 5;

– si sono costituite T.G., P.M. e P.S., quali eredi di P.E., proponendo ricorso incidentale, affidato a due motivi, e le controricorrenti hanno depositato memoria;

– il procedimento, chiamato all’udienza del 24/11/2016, è stato quindi rinviato a N.R., quindi, a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle part eci Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente principale lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 394 c.p.c., avendo i giudici di appello ritenuto ammissibile la produzione documentale di certificazione ENEL del 2005, in quanto derivante dalla stessa pronuncia della Corte di Cassazione n. 29541/2011, sentenza che invece non consentiva la produzione di nuovi documenti. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire l’effettivo impiego sui mercato del capitale affluito nel fondo PIA. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 482 del 1985, art. 6 dovendo ritenersi che l’aliquota del 12,50% si applica agli iscritti ai Fondenel/PIA solo sugli importi maturati entro il 31/12/2000, ridotti del 2% per ogni anno successivo ai decimo, che provengono dalla liquidazione del rendimento dei capitale.

2. Le ricorrenti incidentali lamentano, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, in relazione alla mancata acquisizione ed ammissione, da parte della C.T.R., dell’elaborato tecnico di parte prodotto, in sede di riassunzione, dal ricorrente P., non dando corso ai “poteri integrativi” per eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, e, con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo e controverso, rappresentato dalla tipologia di rendimento correlata alla tipologia di fondo erogante.

3. La prima censura è infondata, in quanto non coglie in pieno la statuizione della C.T.R. nella quale si è ritenuta ammissibile la produzione, in sede di rinvio, da parte del contribuente in riassunzione, della certificazione ENEL, anzitutto, perchè documento già prodotto nel pregresso giudizio di appello e non contestato da controparte.

4. Le successive due censure e la prima censura del ricorso incidentale sono invece fondate. Questa Corte, con l’ordinanza n. 29541/2011, nel cassare, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso proposti (implicanti violazioni di norme procedurali e di legge), la sentenza di appello impugnata (non essendo stato “compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo, su mercato, deì capitale accantonato, e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”), ha rinviato dinnanzi ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio “perchè accerti, in coerenza con il principio di diritto sopra enunciato, il rendimento derivante dall’impiego, sul mercato, del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dai datore di lavoro e dal lavoratore”.

– Ora, in generale, la peculiare natura del giudizio di rinvio, che è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, comporta che i limiti e l’oggetto sono fissati dalla sentenza di annullamento;

– Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., comma 3, non sono ammesse nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. 16180/2013);

– E’ stato tuttavia anche chiarito da questa Corte che “i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d’ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice, come può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, così può ben preferire, salvo l’obbligo della relativa motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza, laddove la ritenga meglio soddisfacente, anche rispetto a quella eventualmente espletata in sede di rinvio, avendo egli il potere di procedere (nuovamente) all’accertamento del fatto valutando liberamente le prove già raccolte” (Cass. 341/2009); – Nella specie, la C.T.R. si è limitata a ritenere sufficiente la produzione da parte del contribuente di certificazione rilasciata dall’ex datore di lavoro, laddove e era stato demandato proprio il compito di accertare l’effettiva presenza di un rendimento dei capitale accantonato, cui applicare l’aliquota agevolata L. n. 482 del 1995, ex art. 6;

5. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, in quanto non si verte in ipotesi, in relazione all’elaborato tecnico di parte prodotto dal contribuente in sede di riassunzione non ammesso, di “omesso esame di un fatto storico”.

6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei secondo e del terzo motivo del ricorso/principale, respinto il primo, e del primo motivo del ricorso incidentale, respinto il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, respinto il primo, ed il primo motivo del ricorso incidentale, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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