Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6792 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 10/03/2020), n.6792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9215-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4039/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte di C.G.G. del diniego di rimborso dell’imposta Irpef e Ilor nel triennio 1990/1992, previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR, preso atto della L. n. 190 del 2014, intervenuta nelle more del giudizio; dell’art. 107, par. 2 lett. B) TFUE, del regolamento comunitario cd de minimis (n. 1407/2013 e n. 717/2014) e della giurisprudenza unionale e di legittimità, ha respinto l’appello dell’Ufficio, trattandosi nella fattispecie di imprenditore e d’importo complessivo del rimborso richiesto per il triennio di gran lunga inferiore a quello limite fissato dal legislatore comunitario ai fini della regola de minimis.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo si censura la sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancanza nell’istanza di rimborso della indicazione del quantum richiesto e della connessa prova di avere versato la somma relativa: questioni rilevabili d’ufficio.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, in mancanza della mancata allegazione dell’istanza di rimborso – o del richiamo del suo contenuto- a suo tempo presentata dal contribuente al fine di verificare la mancata indicazione del quantum da rimborsare.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dell’art. 108 par. 3 TFUEex art. 360 c.p.c., n. 3, per incompatibilità del rimborso d’imposta con l’ordinamento comunitario.

Col terzo motivo di ricorso, si deduce violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dell’art. 108 par. 3 TFUE e dell’art. 117 Cost., comma 1.

Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e vanno accolti.

Va premesso che secondo questa Corte, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento dii attività economica volta a fornire beni o servizi (nella specie tale attività di medico), essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29905).

Inoltre, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, p. 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450);

Nel caso di specie, la CTR ha esaminato la questione, ma ha ritenuto che l’importo complessivo del volume d’affari, nel triennio non superava il limite fissato dal legislatore comunitario, senza esaminare gli ulteriori profili.

E’ stato affermato sul punto, con decisione cui si aderisce, che nel rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (Cass. n. 14465 del. 09/06/2017; n. 30928/2019. E’ mancata pertanto nella fattispecie la valutazione delle ulteriori condizioni che rendono legittimo l’aiuto di stato (verificare tutti gli aiuti ottenuti a qualsiasi titolo in regime de minimis nell’arco di tre esercizi finanziari, in relazione alle allegazioni del contribuente), essendo lo Stato responsabile degli strumenti necessari per attuare un efficace controllo.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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